I temi di NT+Le parole del non profit

Associazioni sportive dilletantistiche, corsi di nuoto con l’Iva

La risposta a interpello 393 delle Entrate: non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico o universitario in senso stretto

L’esenzione Iva per la formazione non si estende ai corsi di nuoto impartiti dall’associazione sportiva dilettantistica (Asd). Questo quanto emerge dalla risposta a interpello 393/2022, con cui l’agenzia delle Entrate conferma l’orientamento restrittivo circa l’inclusione dei corsi sportivi nell’esenzione Iva in tema di formazione (si veda il precedente articolo «Ai corsi di nuoto non si può applicare l'esenzione Iva»).

L’ambito applicativo

Il chiarimento nasce dall’esigenza di perimetrare l’ambito di applicabilità dell’agevolazione. La normativa interna dispone infatti l’esenzione per le «prestazioni didattiche di ogni genere….rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale» (articolo 10, n. 20, del Dpr 633/72). Una formulazione, questa, a “maglie larghe” rispetto a quella unionale che fa invece riferimento al più ristretto ambito dell’insegnamento scolastico o universitario (articolo 132, paragrafo 2, lettera i, della direttiva 2006/112/Ce).

La chiusura delle Entrate

Proprio sul punto, arriva la risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria. Benché l’insegnamento sportivo persegua un indubbio obiettivo di interesse pubblico, esso non rientra nella nozione di insegnamento scolastico o universitario in senso stretto. Una precisazione in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza Ue che, tuttavia, non sembrano adattarsi perfettamente al caso concreto. Quest’ultima aveva infatti escluso i corsi di nuoto dall’esenzione Iva posto che questi si sostanziano in un insegnamento specialistico ad hoc che non si traduce in quello scolastico o universitario in senso stretto, avente ad oggetto la trasmissione di conoscenze e apprendimento di un insieme ampio e diversificato di materie (Cgue sentenza C-373/19 dello scorso 21 ottobre).

L’interpretazione della Corte è coerente tenuto conto della veste societaria dell’ente. Il richiamo bel documento di prassi, tuttavia, appare non del tutto pertinente: lo stesso Istante, nel prospettare la propria soluzione, non tiene conto infatti che chi impartisce i corsi nel caso di specie non è un ente profit, ma un’Asd. Quest’ultima, a livello soggettivo, integrerebbe il requisito in caso di assunzione dell’ulteriore qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Circostanza pacificamente ammessa anche in base alle novità recate dallo schema di correttivo al decreto 36/21 di riforma dello sport, approvate lo scorso 7 luglio, che confermano e valorizzano la possibilità per gli enti dilettantistici di assumere anche la veste di Ets.

I corsi ad associati o tesserati

Va peraltro considerato che, ove i corsi di nuoto siano svolti dalla Asd ad associati o tesserati, dovrebbe trovare applicazione il regime di esclusione Iva previsto per le attività rese in conformità alle finalità istituzionali (articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72). Con la precisazione che, a partire dal 2024, le prestazioni in parola dovrebbero qualificarsi esenti in base alle modifiche introdotte sul punto dal decreto Fisco-lavoro (articolo 5, comma 15-quater, del Dl 146/202). Vale a dire in base a quella previsione che riconduce le prestazioni di insegnamento sportivo svolte dalle Asd nel regime di esenzione in linea con la normativa Ue (articolo 132, lettera m, della direttiva 2006/112/Ce).

Va detto che, con riferimento a una possibile esclusione dal campo di applicazione Iva delle quote corrisposte per la partecipazione ai corsi di nuoto, il documento di prassi non interviene. Trattandosi di una questione particolarmente rilevante si ritiene, dalla lettura del documento pubblicato, che ciò sia dovuto al fatto che lo stesso contribuente abbia omesso di prospettare tale possibile soluzione nell’istanza di interpello.