Adempimenti

Cinque per mille, per gli enti l’errore si corregge entro settembre

di Carlo Mazzini

Scade oggi il termine entro il quale gli enti che intendono iscriversi per la prima volta nell’elenco chiamato del “volontariato” possono inviare per via telematica la propria domanda di iscrizione al 5 per mille 2018.

Dopo l’iscrizione, gli enti dovranno inviare entro il 30 giugno per raccomandata alla sede della direzione regionale delle Entrate competente per territorio, la dichiarazione sostitutiva nella quale confermano la permanenza dei requisiti soggettivi richiesti, allegando la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della organizzazione.

Gli enti che invece risultavano già iscritti al 5 per mille dell’anno scorso, non devono presentare alcuna istanza, se non nel caso di modifica del legale rappresentante che sia avvenuta nel 2017. In questo caso, il nuovo legale rappresentante dovrà confermare la volontà di iscrizione dell’ente entro il 30 giugno (quest’anno il termine cade di sabato a slitta dunque al 2 luglio).

Le correzioni

Le iscrizioni fuori data e le dimenticanze di fotocopie allegate alle istanze, che sono causa di esclusione dal beneficio, possono essere sanate con la remissione in bonis, inviando entro il 1° ottobre (quest’anno il 30 settembre cade di domenica) la documentazione completa alla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate (Dre), nelle modalità richieste, pagando una sanzione di 250 euro tramite F24 (codice tributo 8115).

Anche se la remissione in bonis è in vigore dal 2012, sono ancora numerosi gli enti che si ritrovano fuori dal 5 per mille per motivi formali, ovvero per lacune o errori nella presentazione o integrazione dei documenti.

Una parte significativa degli enti non è stata ammessa, negli anni passati, anche per mancanza dei requisiti soggettivi, ad esempio perché si trattava di enti pubblici (era il caso fino ad alcuni anni fa della Croce Rossa), oppure perché non rientravano nelle categorie che per legge possono iscriversi alla prima sezione: organizzazioni di volontariato, altre Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano in via prevalente in almeno uno dei settori delle Onlus.

Cause al giudice ordinario

La Cassazione, con la sentenza 24964/2017, ha stabilito che la giurisdizione delle cause relative al 5 per mille è quella della giustizia ordinaria, perchè - ricorda la Corte citando la sentenza della Consulta 202 /2007 - la quota di Irpef destinata dal contribuente «perde la natura di entrata tributaria e assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento». È esclusa, quindi, la competenza delle commissioni tributarie sui contenziosi legati al cinque per mille.

Sul fronte delle iscrizioni, il quadro dovrebbe semplificarsi con la piena operatività del Dlgs 111/17, che ha ridisegnato le regole sul cinque per mille, in attuazione della riforma del terzo settore (per completare l’iter manca ancora un decreto). Dal 2019, gli unici enti che potranno iscriversi nel primo elenco (primo riquadro sul cinque per mille dei modelli dichiarativi) saranno quelli iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore che dovrebbe essere operativo entro la fine del 2018, anche se manca, ad oggi, il decreto che ne regolamenterà il funzionamento.

Gli unici enti che sono certi di rientrare automaticamente nel Registro sono le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che comunque entro il 3 febbraio 2019 dovranno modificare lo statuto per adeguarsi alla riforma. Lo stesso passaggio automatico avverrà per le Ong, che risulteranno iscritte di diritto nel Registro unico del terzo settore anche senza modifiche statutarie (articolo 89, comma 9 del Dlgs 117/2017).

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