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Bollo su e-fatture, anche i forfettari alla chiamata per il quarto trimestre 2022

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Entro il 28 febbraio 2023

  • Cosa scade Versamento bollo su e-fatture quarto trimestre 2022

  • Per chi Soggetti passivi Iva, compresi forfetari, minimi e Asd

  • Come adempiere Addebito su conto corrente o versamento con F24

1In sintesi

Il 28 febbraio 2023 scade il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse, e assoggettate a tale imposta, in relazione al quarto trimestre del 2022.

L’adempimento interessa anche i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25mila euro, tenuti dal 1° luglio 2022 ad emettere fatture elettroniche: tale obbligo ha determinato come effetti indiretti, non solo l’obbligatorietà di comunicare i dati delle operazioni con l’estero e l’invio in un sistema di conservazione elettronica dei flussi documentali attivi e passivi, ma anche una diversa modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui documenti emessi e della correlata tempistica di versamento.

2Adempimento, le modalità

Con riguardo, infatti, all’imposta di bollo, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ne disciplina le relative regole, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione, valorizzando a “SI” il campo «Bollo virtuale» contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Per favorire i contribuenti, assicurando il corretto assolvimento di quanto dovuto, l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede alla variazione dei dati comunicati, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre ovvero, per il secondo trimestre, entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre termine ed entro il 20 settembre per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre solare dell’anno, l’agenzia delle Entrate comunica telematicamente l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture, per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta, e delle integrazioni come eventualmente variate dal contribuente.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con addebito su conto corrente bancario o postale ovvero mediante versamento nei F24 con modalità telematiche.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

3forfettari, minimi e Asd

Tutti i contribuenti, compresi quelli assoggettati ex novo dal 1° luglio 2022 all’obbligo di fatturazione elettronica, hanno avuto a disposizione dal 15 gennaio scorso gli elenchi A e B; entro il 31 gennaio 2023 avrebbero potuto apportare modifiche all’elenco B, così da visualizzare entro il 15 febbraio 2023 l’importo del bollo dovuto ed effettuarne il versamento entro il 28 febbraio 2023.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, sul portale “Fatture e corrispettivi” sarà comunicato l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa applicata in misura pari al 30 per cento del bollo, ridotta ad un terzo, dei relativi interessi. In caso di mancato pagamento, gli importi sono iscritti a ruolo.

Tramite il servizio web sarà comunque possibile procedere al ravvedimento operoso.

A regime, le scadenze di versamento anche per i contribuenti forfettari in relazione alle fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento coincidono con l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare va invece effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, è stata infine incrementata a 5mila euro, rispetto all’attuale misura dei 250 euro, la soglia che determina la possibilità di versare l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche per il primo e secondo trimestre solare dell’anno entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Quindi nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5mila euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5mila euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

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