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Esenzione Ires per i redditi immobiliari estesa a tutti gli enti filantropici

Novità in conversione del Dl Semplificazioni per venire incontro agli enti con lasciti o donazioni del fondatore o di terzi per sostenere l’attività di interesse generale

Il Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni) estende a tutti gli enti filantropici l’esenzione Ires per i redditi immobiliari. È una delle novità contenute nel pacchetto emendamenti Terzo settore, approvata in via definitiva dal Parlamento. Oggetto di modifica è, in particolare, il regime di esenzione dei redditi degli immobili previsto per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) dal Codice del Terzo settore (articoli 84, comma 2 e 85, comma 7 del Dlgs 117/2017 o Cts). Si tratta di una misura già nota e che viene corretta dal Dl Semplificazioni nel suo ambito applicativo. Oltre alle Odv e Aps, la misura viene estesa anche agli enti filantropici. Ciò anche in considerazione del fatto che spesso tali tipologie di enti del Terzo settore (Ets) sono strutturati dal punto di vista patrimoniale attraverso lasciti o donazioni del fondatore o di terzi al fine di sostenere l’attività di interesse generale. È evidente, dunque, che la disposizione fiscale introdotta dal Dl Semplificazioni potrà consentire agli gli enti filantropici di ottimizzare la gestione patrimoniale supportando, attraverso l’esenzione, i costi correlati.

La modifica supera peraltro l’inquadramento derivante dalla versione originaria della disposizione contenuta all’articolo 84 del Cts, ove l’esenzione Ires trovava applicazione agli enti filantropici nella sola ipotesi in cui essi si qualificassero tali a seguito di trasformazione dalla precedente veste di Odv.

Altro aspetto di rilievo riguarda poi la riformulazione dell’ambito applicativo del regime di esenzione Ires. Il legislatore introduce infatti una formula che aiuta senz’altro a chiarire la portata applicativa di tali agevolazioni. In particolare, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto, il vincolo della destinazione allo svolgimento delle attività non commerciali va inteso come riferito non agli immobili, quanto piuttosto al reddito di Odv, Aps e enti filantropici. Una precisazione questa di non poco conto dal momento che consente di superare le limitazioni derivanti dalla formulazione originaria della norma ove l’accesso all’esenzione Ires era limitata al solo caso in cui il bene immobile posseduto fosse impiegato esclusivamente e direttamente per lo svolgimento delle attività non commerciali.

Con la conseguenza che, in base alla riformulazione recata dal decreto Semplificazioni fiscali, il regime di esenzione Ires potrà riguardare anche quei redditi derivanti dalla gestione patrimoniale dell’immobile purché vengano destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciale. Si pensi, ad esempio, ai canoni derivanti dalla locazione di immobili detenuti da Odv, Aps e enti filantropici che potranno, dunque, godere dell’esenzione Ires, sempreché destinati allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali.

Va poi considerato che l’esenzione Ires sui redditi degli immobili rientra tra quelle misure di vantaggio già operative per gli enti, dal momento che la sua efficacia non è subordinata al vaglio Ue. Più in particolare, a differenza di quanto previsto per altre disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Cts (regime forfettario per Odv e Aps all’articolo 86 del Cts), si tratta di agevolazioni di immediata applicazione in questa fase transitoria. Potranno dunque beneficiare di tali trattamenti fiscali gli enti dotati della qualifica di Odv e Aps a prescindere dal fatto che trattasi di enti in trasmigrazione o di nuova iscrizione nel registro unico, nonché gli enti filantropici iscritti nella specifica sezione del Runts.