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Terzo settore, senza attività commerciale niente notifica per occasionali

Scatta l’obbligo di comunicare i lavoratori occasionali coinvolti nell’esercizio dell’attività d’impresa

Esclusi dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e ministero del Lavoro, con la nota 109 pubblicata il 27 gennaio (si veda l’articolo), tornano a delineare il perimetro applicativo del nuovo obbligo introdotto dal decreto fisco lavoro (articolo 13 del Dl 146/2021 di modifica all’articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008). Un adempimento, in base al quale spetta al committente effettuare una preventiva comunicazione circa l’avvio dell’attività dei lavoratori occasionali all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, mediante Sms o posta elettronica. In caso di violazione, per evitare qualsivoglia utilizzo elusivo di questa tipologia contrattuale, scattano sanzioni da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Diversi i dubbi da sciogliere e che avevano determinato non poche incertezze tra gli operatori, specie con riferimento alla platea dei soggetti interessati. Sul punto, già la nota n. 29 dell’11 gennaio scorso aveva fornito prime precisazioni, chiarendo come il nuovo obbligo comunicazionale riguardi solo i committenti che operano in qualità di imprenditori. Una formulazione che, tuttavia, lasciava spazio a non poche “zone grigie”. Se, da un lato, appariva pacifica la ricomprensione nell’obbligo di tutte le società ed enti commerciali, non altrettanto chiara era la sorte per gli enti non commerciali. Ciò sul presupposto che trattasi di realtà che svolgono in via esclusiva o principale attività con modalità non commerciali.

Proprio sul punto interviene la nota. Vengono, nella sostanza, esclusi dall’onere gli enti del Terzo settore (Ets), le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le Fondazioni Istituti tecnici superiori (Its). Tale esclusione non trova tuttavia applicazione tout court, ma solo nella misura in cui operino esclusivamente con modalità non commerciali. Discorso diverso ove gli enti svolgano, seppure in via marginale, un’attività commerciale. In questo caso, scatta l’obbligo di comunicare i lavoratori occasionali coinvolti nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Un’impostazione, peraltro, in linea la prassi: si pensi, infatti, all’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020). Un contributo rivolto ai soggetti passivi Iva e che, specularmente a quanto precisato per l’obbligo dei lavoratori da Inl, è stato esteso agli enti non commerciali, ivi inclusi gli Ets, che esercitano in via non prevalente o esclusiva un’attività in regime d’impresa (circolari dell’agenzia delle Entrate 15 e 22/E/2020).