Imposte

Grandi contribuenti, parla la dichiarazione

Divisione o direzione generale: le dimensioni condizionano le istanze

di Alessandro Germani

Focus particolare sugli accordi preventivi, sulla vecchia procedura di patent box e in generale sul transfer pricing. Unitamente al fatto che sono chiariti i presupposti per l’individuazione dei grandi contribuenti sopra a 100 milioni di euro di volume d’affari o ricavi. Sono questi alcuni punti della circolare delle Entrate del 20 giugno di indirizzo per il 2022.

Circa il primo aspetto il paragrafo 1.6.3 chiarisce che in presenza di accordi preventivi (articolo 31-ter del Dpr 600/1973) l’Amministrazione esercita i propri poteri su questioni diverse da quelle dell’accordo. In caso di accordo l’Ufficio può chiedere chiarimenti all’impresa. A quel punto, anche attraverso l’applicativo Serpico, vi dovrà essere collegamento fra le direzioni regionali e l’Ufficio che ha stipulato l’accordo. Proseguiranno poi i controlli sulle istanze di patent box sfociate in accordi. Viene ribadita l’attenzione, nonché la necessità di approfondimento e di coordinamento fra gli uffici, per le tematiche afferenti al transfer pricing.

Il successivo paragrafo 2 riguarda l’attività di consulenza dell’Agenzia e ribadisce la centralità dell’indirizzo, partito col provvedimento del 7 agosto 2018, consistente nelle risposte a interpello e consulenza giuridica finalizzate a instaurare un dialogo proficuo fra il contribuente e le strutture dell’Agenzia.

A questo riguardo sono fornite alcune delucidazioni assai utili per l’individuazione dei grandi contribuenti, ovvero quei soggetti che, ex articolo 27 comma 10 del Dl 185/2008, conseguono, in base all’ultima dichiarazione presentata, un volume d’affari o un ammontare di ricavi o di compensi non inferiore a 100 milioni di euro. A tale riguardo occorrerà guardare all’ultima dichiarazione e ai 90 giorni successivi, come chiarito dal provvedimento 54291 del 6 aprile 2009. Quindi per verificare la condizione di grande contribuente occorrerà guardare all’ultima dichiarazione, che si cristallizza nei 90 giorni successivi. Ad esempio, un soggetto che presenta l’interpello il 15 febbraio 2022 dovrà guardare, per il superamento dei 100 milioni di euro:

• lato Iva (volume d’affari) alla dichiarazione in scadenza il 30 aprile 2021 e consolidata il 29 luglio 2021;

• con riferimento ai ricavi alla dichiarazione in scadenza il 30 novembre 2020 e consolidata il 28 febbraio 2021.

Infatti, la dichiarazione dei redditi in scadenza il 30 novembre 2021 si cristallizza solo il 28 febbraio 2022 e quindi non potrà essere presa in considerazione per il caso di specie.

Quindi, se in base a tali dichiarazioni (anche una sola delle due) l’istante avrà superato i 100 milioni di ricavi (e/o volume d’affari) potrà considerarsi grande contribuente e l’istanza andrà indirizzata alla divisione grandi contribuenti; in caso contrario, cioè sotto il limite, dovrà indirizzarsi alla competente direzione regionale.

L’individuazione dei grandi contribuenti è utile anche in altri ambiti, uno fra tutti quello per la deducibilità dei crediti di modesta entità, quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso (articolo 101, comma 5, del Tuir). In tali casi, infatti, a seconda che l’impresa sia di più rilevante dimensione o meno, il limite del minicredito è pari a 5.000 euro nel primo caso e 2.500 euro negli altri casi.

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