Controlli e liti

Il Fisco insiste: nessun limite per il processo tributario telematico

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Nessun obbligo di proseguire la lite iniziata con il ricorso cartaceo con la stessa modalità. Non sono condivisibili le sentenze di merito che hanno dichiarato l’inammissibilità della costituzione telematica in presenza di un ricorso cartaceo, sottolineando problemi di accesso alla visualizzazione degli atti telematici da parte dei giudici o per l’assenza nel fascicolo d’ufficio cartaceo delle controdeduzioni depositate solo telematicamente. Va respinta ogni eccezione tesa a rimarcare l’eventuale violazione del principio del contraddittorio a danno del ricorrente che non può visualizzare le controdeduzioni telematiche in quanto il regolamento (Dm Economia 163/2013) sul processo tributario telematico (Ptt) non nega la possibilità di ottenere copia delle controdeduzioni telematiche. Inoltre la presunta invalidità della costituzione telematica in presenza di un ricorso cartaceo si può ritenere sanata in assenza di un pregiudizio per il diritto alla difesa della parte che ha denunciato la violazione. Così l’agenzia delle Entrate traccia una linea Maginot per contrastare le eccezioni sull’impossibilità di proseguire in telematico liti avviate dai ricorrenti in modalità cartacea. Eccezioni che sono state accolte in alcune sentenze soprattutto delle Commissioni tributarie di primo grado, anche se in appello sembra riaffermarsi la possibilità di procedere in telematico dopo il primo passo in analogico (si veda la sentenza 1908/12/2018 della Ctr Emilia Romagna riportata dal Sole 24 Ore del 18 luglio scorso).

Con la direttiva 49/2018, l’Agenzia ricorda agli uffici quale sia la strategia difensiva da seguire. In particolare viene ricordato che l’unico vincolo imposto dal regolamento sul processo tributario telematico (operativo in tutta Italia dal 15 luglio 2017 ma ancora facoltativo) in relazione a notifica e deposito degli atti digitali è quello che «obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire il giudizio di merito, compreso il grado di appello, avvalendosi esclusivamente degli strumenti del processo telematico». Non c’è invece alcun obbligo secondo l’Agenzia «per l’ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea» e «se il legislatore avesse voluto prescrivere che il processo iniziato con modalità cartacea debba proseguire obbligatoriamente con la stessa modalità, lo avrebbe previsto espressamente».

C’è poi la presunta inammissibilità dell’appello notificato via Pec in caso di primo grado con modalità cartacea. Riprendendo sempre le regole del regolamento sul Ptt, le Entrate fanno notare agli uffici che basta «la mera indicazione dell’indirizzo Pec nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – anche se cartaceo – per rendere operativo ope legis il relativo indirizzo come “elezione di domicilio digitale”, ai fini della valida notifica mediante Pec dell’atto di appello». Sul tema dell’inesistenza, invece, si rimarca che secondo la giurisprudenza di legittimità « è inesistente la sola notifica telematica dell’appello effettuata prima dell’entrata in vigore del Ptt nella realtà territoriale di riferimento, indipendentemente dalle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, cui la Cassazione non fa alcun riferimento». E di conseguenza «il presunto vizio di notificazione mediante Pec dell’appello, in caso di primo grado cartaceo, non può ricondursi all’inesistenza della notifica».

Il peso del digitale

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