Imposte

Dall’esterometro alle lettere d’intento il debutto delle nuove regole Iva 2022

I dati delle operazioni transfrontaliere da luglio vanno comunicati via Sdi. Controlli più serrati sugli esportatori abituali

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Tra entrate in vigore e rinvii, nel 2022 debuttano alcune novità nel mondo degli adempimenti Iva e si registra qualche slittamento.

Superamento dell’esterometro

Iniziamo col dire che – per effetto dell’articolo 5, comma 14-ter, del Dl 146/2021 – dal 1° luglio 2022 (e non più dal 1° gennaio) diventano operative le nuove regole per la trasmissione telematica, attraverso lo Sdi, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini Iva. In sostituzione dell’invio dell’esterometro, i dati delle operazioni transfrontaliere andranno comunicati utilizzando lo Sdi, con il formato della fattura elettronica.
Oltre alle modalità di invio, cambiano anche i tempi per adempiere. Si passa, infatti, dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, a una trasmissione telematica “per operazione” da compiersi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni attive svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione per quelle passive.
È bene evidenziare che – per chi lo ritenesse opportuno – è già da oggi facoltativamente possibile utilizzare lo Sdi e “abbandonare” l’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015). Le istruzioni operative sono già disponibili nel provvedimento 89757/2018 dell’agenzia delle Entrate , nella versione modificata dal provvedimento 293384/2021; mentre chi intende utilizzare ancora l’esterometro per le operazioni del primo semestre 2022 dovrebbe poter fare riferimento alla versione anteriore alle modifiche.

Divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie

Viene invece prorogato anche nel 2022 – per effetto dell’articolo 5, comma 12-quater, del Dl 146/2021 - il divieto per gli operatori sanitari di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche i cui dati, da preservare nel rispetto della privacy, sono da inviare ove previsto al Sistema tessera sanitaria. Alla luce dell’esplicito divieto, si continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo.

Al via gli scontrini 7.0

Un’altra “partenza” riguarda i registratori di cassa telematici. Dal 1° gennaio 2022, dopo varie proroghe, gli apparecchi devono essere adeguati al tracciato telematico “7.0”. Terminato dunque il periodo di adeguamento dei registratori telematici, previsto dal provvedimento 182017/2016 delle Entrate, è ora possibile trasmettere i dati dei corrispettivi solo secondo le specifiche disposte dall’allegato denominato «Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020».

Previsti nuovi controlli sulle dichiarazioni di intento

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, i fornitori di esportatori abituali (ovvero di coloro che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, ex articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, mediante trasmissione all’Agenzia di una dichiarazione d’intento) potrebbero essere destinatari di una comunicazione via Pec con conseguenze potenzialmente “pesanti”. Le Entrate – in seguito a specifici controlli antifrode previsti dal provvedimento 293390/2021 e volti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale (incrociando i dati delle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati della stessa Agenzia e in altre banche dati pubbliche o private) – potrebbero infatti invalidare le lettere d’intento già presentate e inibire il rilascio di nuove.
I fornitori che ricevono queste comunicazioni non solo devono evitare da quel momento in poi di emettere, al soggetto che ha ricevuto la Pec con l’invalidazione della lettera d’intento, fatture in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1, lettera c; ma devono anche verificare la situazione passata e, nel caso in cui abbiano emesso in precedenza fatture sottoposte a tale regime, valutare attentamente il rischio di contestazione di consapevolezza nella frode e l’opportunità – in presenza di un rischio alto – di regolarizzare la situazione facendo ricorso al ravvedimento operoso.
Qualora, in seguito ai controlli, la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, ma la relativa fattura elettronica sia stata comunque trasmessa allo Sdi con il titolo di non imponibilità Iva, la stessa dichiarazione sarà “scartata” dal sistema. Per poter gestire operativamente lo “scarto” di tali fatture, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, è richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file Xml della fattura elettronica.
Altre novità Iva 2022 sono definite nella legge di Bilancio 2022 e nel decreto fiscale collegato, il Dl 146/21 (come quella sui trasporti internazionali, si veda l’articolo).

COME GESTIRE I CAMBIAMENTI

1. Ultimi invii dell’esterometro
Nel 2022 l’invio trimestrale dell’esterometro andrà ancora effettuato secondo le attuali modalità:
- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021;

- entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022;

- e – per l’ultima volta – entro il 22 agosto per il secondo trimestre 2022 (operando il differimento di cui all’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006).

2. Nuovo invio delle fatture estere tramite Sdi
Dal 1° luglio 2022, per l’emissione dell’e-fattura:
- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario «XXXXXXX»;

- i dati relativi alle e-fatture ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici «TipoDocumento»individuati per integrazioni o autofatture: “TD17” per acquisti di servizi dall'estero, “TD18”per gli acquisti di beni intracomunitari e “TD19” per acquisti beni già presenti in Italia.

3. Indicazione in fattura delle lettere di intento
Il file Xml dovrà contenere:
- nel campo 2.2.1.14 «Natura», il codice “ N3.5” «Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento»;

- nel blocco «Altri Dati Gestionali», per ogni dichiarazione d’intento:
- nel
campo 2.2.1.16.1 la dicitura «Intento»”;
- nel
campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” o dal segno “/”;
- nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©