Adempimenti

L’Inail adegua i tassi di rateazione e le sanzioni civili

Valori innalzati a seguito dell’incremento del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea

di Matteo Cremonesi

La Bce ha innalzato di ulteriori 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema. Il nuovo aumento, che ha decorrenza dal 22 marzo 2023, ha portato il tasso al 3,50 per cento. A stretto giro, l'Inail ha pubblicato la circolare 10/2023, con cui ha ufficializzato il conseguente aumento degli interessi di rateazione e quello delle sanzioni civili.

In particolare, il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori passa al 9,50 per cento. Tale innalzamento non incide sulle rateazioni già in corso, per le quali restano ancora validi i piani in essere, già determinati con l'applicazione del tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza. A scontare l'aumento sono quindi solo i piani di ammortamento che fanno riferimento alle istanze di rateazione presentate dal 22 marzo 2023.

Le sanzioni civili, sempre dalla predetta data, aumentano invece all'9,00%. A subire l'incremento sono le sanzioni applicate nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 116, comma 8, della legge 388/2000. Si tratta, rispettivamente, della fattispecie del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di quella dell'evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Pari misura trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal comma 10 della richiamata disposizione, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei premi sia effettuato entro il termine fissato dall'Inail. Resta fermo, in tutte e tre le ipotesi, che la sanzione civile non può comunque essere superiore al 40 per cento dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Più precisamente, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5 per cento, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00 per cento.

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