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Aiuti di Stato, la compilazione del quadro RS non sostituisce l’autodichiarazione

È possibile non compilare il modello di comunicazione solo se, congiuntamente, i precedenti aiuti fruiti sono già stati oggetto di dichiarazione sostitutiva e il contribuente non ha fruito in seguito di altri aiuti comunque rientranti nell’obbligo dichiarativo

di Gabriele Ferlito

La domanda

In un articolo di risposta a domanda dello scorso 8 luglio 2022, viene trattato in maniera esaustiva l’argomento sulla dichiarazione degli aiuti Covid. Nutro tuttavia ancora un dubbio. Dando per certa l’autodichiarazione prorogata al 30 novembre 2022, per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi che si riferiscono al 2021, in corso di compilazione, per i contribuenti che nel 2021 hanno ricevuto aiuti Covid, va obbligatoriamente compilato il quadro RS o si può evitare dovendo poi riportare comunque queste informazioni nell’autodichiarazione del prossimo 30 novembre? In subordine, se, in occasione del contributo perequativo dello scorso dicembre 2021, i contribuenti hanno riepilogato tutti gli aiuti avuti fino a quel momento, e ora si compilasse il quadro RS con tutti quelli percepiti fino a questo momento storico, si potrebbe evitare l’autodichiarazione del prossimo 30 novemre?
T.M. – Frosinone

Quanto al primo quesito, si conferma che va compilato il quadro RS della dichiarazione. Lo si ricava dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare nella parte relativa al prospetto degli aiuti Stato, dove si legge che «Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito del ... Temporary framework e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel Rna (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, eccetera) sono stati già comunicati all’agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022». Ciò vuol dire che è possibile non compilare il quadro RS solo qualora l’autodichiarazione relativa agli aiuti fruiti sia già stata presentata (si ricorda che l’autodichiarazione poteva essere inviata già dal 28 aprile 2022 e che la scadenza ultima è stata spostata al 30 novembre 2022). Passando al secondo quesito, la risposta è negativa. Il quadro di riferimento non sembra attribuire alla compilazione del quadro RS valore sostitutivo dell’autodichiarazione. Le istruzioni alla compilazione del modello di autodichiarazione (approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022) prevedono, infatti, quale unico caso che legittima la mancata presentazione del modello, quello «in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva» e sempre che «il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa». Pertanto, è possibile non compilare il modello di comunicazione solo se, congiuntamente, i precedenti aiuti fruiti sono già stati oggetto di dichiarazione sostitutiva nel corso della procedura di accesso e il contribuente non ha fruito in seguito di altri aiuti comunque rientranti nell’obbligo dichiarativo entro il termine prorogato del 30 novembre 2022. Dal tenore del quesito, si comprende che il lettore, oltre ad avere dichiarato gli aiuti ricevuti fino a quel momento in sede di richiesta del contributo perequativo (assolvendo all’obbligo dichiarativo già nel corso della procedura di ammissione), ha altresì fruito nel 2022 di ulteriori aiuti rientranti nell’obbligo dichiarativo. Questa circostanza comporta, sempre per citare le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che «va presentata la dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata».

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