Diritto

Concordato, la continuità prevale sulla soddisfazione dei creditori

Il Tribunale di Pausania ha omologato una proposta che prevedeva percentuali molto basse per il chirografari

di Michele D'Apolito

Il concordato può essere omologato anche con percentuali trascurabili per i chirografari, purché vi sia la conservazione del valore aziendale, dell’occupazione e di un vantaggio per gli stakeholders.

Lo ha stabilito il Tribunale di Tempio Pausania rigettando l’opposizione di alcuni creditori di una società che aveva presentato un piano con quattordici classi, caratterizzato dalla sottoscrizione di numerosi patti paraconcordatari per rimborsare alcuni fornitori strategici oltre l’orizzonte del piano.

Il principale motivo di opposizione all’omologa dei creditori dissenzienti è la presupposta assenza di una causa concreta del concordato, considerato che la proposta prevede una percentuale offerta a favore dei chirografari pari all’1 per cento.

Gli altri due elementi critici sollevati da alcuni creditori riguardano la presunta violazione della par condicio – a causa dei patti paraconcordatari di cui sopra – e l’assenza di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: sul primo tema, il Tribunale ha osservato come i patti siano accordi negoziali che non sono di per se stessi contro legge, purché siano funzionali alla sostenibilità finanziaria del piano, come nel caso di specie.

In merito al confronto con la prospettiva liquidatoria, il collegio rileva come sia necessario mettere in comparazione non soltanto la somma dei valori di liquidazione giudiziale con le risorse rese disponibili dal concordato, ma valutare i vantaggi “non monetari” derivanti dalla continuità in termini di impatto economico generale sul territorio in cui l’impresa opera e sull’indotto occupazionale.

I giudici riaffermano in questa sede la loro funzione: verificare l’assenza nel piano di azioni contrarie alla legge e valutare la coerenza della proposta con l’effettiva raggiungibilità degli obiettivi esposti ai creditori, richiamando in questo diverse recenti pronunce di Cassazione (13809/2022, 21208/2021, 7158/2020, 3863/2019).

La valutazione di convenienza economica spetta dunque solo ai creditori, non essendo prevista per il concordato in continuità una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari, e ciò è indicativo di quale sia il favor che la legge destina a questo tipo di procedura, che può generare utilità anche dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, con un «soddisfacimento in qualsiasi forma».

Quelle modalità di soddisfazione alternativa al contenuto economico puro - espresso da una percentuale del credito vantato - possono essere date dalla conservazione dei valori aziendali, come anche il nuovo Codice della crisi prevede all’articolo 47, lettera b), nonché dall’indotto generato dal mantenimento in vita di un’entità economica che genera un «flusso di denaro riversato sul territorio».

Tali argomentazioni richiamano quanto già affermato dal tribunale di Brescia in un’ordinanza del 4 febbraio 2022, dove si sottolinea «la rilevanza degli aspetti qualitativi…legati all’impatto sociale sul territorio». La tutela della continuità resta dunque un fattore centrale nel nostro ordinamento ed il vaglio giudiziario deve riferirsi anche alla verifica dei vantaggi collaterali a tale opportunità, non solo di natura puramente economica.

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