Imposte

Modelli non residenti, si pagano le tasse se il set è in Italia

A prescindere da dove si esercita lo sfruttamento del diritto all’immagine

di Marco Piazza

I compensi percepiti da modelli (indossatori e indossatrici) e testimonial (attori cantanti e influencer) per la partecipazione a una sessione di photo shooting e per la cessione dei relativi diritti d’immagine è reddito di lavoro autonomo e, se percepito da non residenti, è tassabile in Italia se lo shooting è svolto in Italia a prescindere dal luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento del diritto all’immagine (risposta n. 700 del 2021).

Abbiamo così un quadro completo sul regime fiscale nazionale dei diritti d’immagine percepiti da soggetti non residenti.

Il diritto d’immagine percepito dagli artisti interpreti ed esecutori di opere dell’ingegno letterarie e artistiche” (il cosiddetto “equo compenso” di cui all’articolo 2579 del Codice civile) rientra nel reddito di lavoro autonomo dell’artista ex articolo 54, comma 1-quater del Testo unico; pertanto, se l’artista non è residente in Italia, il reddito è tassabile in Italia nei limiti in cui la prestazione artistica sia svolta in Italia (articolo 23, comma 1, lettera d, del Testo unico). In questo senso si veda la risposta 139 del 2021 riguardante il compenso percepito da un’attrice spagnola in relazione ad un film girato in Italia.

Mancava un analogo chiarimento con riferimento ai diritti d’immagine non percepiti in relazione ad una prestazione svolta come interprete od esecutore di opere dell’ingegno, quali sono appunto quelli percepiti da modelli e i testimonial in connessione con lo shooting.

L’Agenzia, correttamente, inquadra anche questi compensi nell’ambito di quelli relativi a prestazioni di lavoro autonomo ex articolo 54, comma 1-quater con le relative conseguenze riguardo all’applicazione dei criteri di territorialità del reddito quando il beneficiario non è residente in Italia.

I redditi di lavoro autonomo percepiti da non residenti sono tassabili in Italia se la prestazione (nel caso, lo shooting) è svolta in Italia.

Anche in questo caso non rilevano le modalità di sfruttamento dell’immagine da parte del committente né la residenza dello stesso.

Pertanto, nel caso oggetto del quesito il compenso corrisposto ad una società francese che abbia ingaggiato modelli e testimonial non residenti in Italia per fare in Italia shooting destinati a campagne pubblicitarie che saranno svolte in Francia, sarà tassabile in Italia.

La risposta, confermando diversi precedenti, precisa che la società francese, priva di stabile organizzazione in Italia, non è tenuta ad operare a prelevare la ritenuta di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73.

L’inquadramento fornito dall’Agenzia è utile anche per risolvere altri casi frequenti.

Ad esempio, se una società italiana ingaggia modelli o testimonial non residenti per fare shooting all’estero non vi sarà tassazione in Italia a prescindere dal luogo di utilizzo della campagna pubblicitaria.

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