Come fare perAdempimenti

Reddito di emergenza, nuove quote per domande dal 1° al 31 luglio

di Monica Greco

  • Quando Dal 1° al 31 luglio 2021

  • Cosa scade Termine iniziale della domanda per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

  • Per chi Nuclei familiari con i requisiti previsti dal Dl Sostegni

  • Come adempiere Domanda dal sito dell'Inps, previo accreditamento, o Istituti di patronato

1In sintesi

Al via dal 1° luglio le domande per richiedere le ulteriori mensilità del reddito di emergenza (Rem) previste dal decreto Sostegni-bis.

Ci sarà tempo fino al prossimo 31 luglio per presentare istanza all’Inps, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nel messaggio 2406 del 24 giugno 2021, per il riconoscimento del diritto all’erogazione delle nuove quote Rem.

Si tratta delle quote – previste per altre quattro mensilità: giugno, luglio, agosto e settembre 2021 – disposte dall’articolo 36 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) per sostenere ulteriormente i nuclei familiari in difficoltà visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Il conto alla rovescia comincia giovedì 1° luglio e termina il prossimo 31 luglio. Entro tale data, difatti, i nuclei familiari interessati e in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda all’Inps - tramite il servizio on-line, autenticandosi con le proprie credenziali, o i patronati – per aver riconosciuta la quota Rem per ulteriori quattro mensilità.

Come noto, il reddito di emergenza è stata istituita dall’articolo 82 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) all’inizio della pandemia per fornire un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza sanitaria.

La misura del Reddito di emergenza ha supportato coloro che non avevano fruito delle misure di sostegno previste dal decreto Cura Italia e, nel tempo, grazie a diversi provvedimenti ha acquisito un carattere di continuità per l’anno 2020 e 2021.

In particolare, ricordiamo che inizialmente il Rem del decreto Rilancio prevedeva la corresponsione in due quote, ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro. Successivamente, il decreto Agosto all’articolo 23 ha riconosciuto un’ulteriore singola quota di Rem.

Il sostegno per l’anno 2020 è stato garantito, sino alla fine dell’anno, grazie poi alle disposizioni contenute all’articolo 14 del decreto Ristori che ha riconosciuto la quota per i mesi di novembre e dicembre 2020 – tra l’altro l’accesso a tale erogazione è stata riconosciuta anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (messaggio Inps 451/2020).

Per l’anno 2021 il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ha richiesto ulteriori interventi normativi al fine di garantire le quote Rem.

L’articolo 12 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) ha riconosciuto, a domanda, tre quote di Rem per i primi mesi del 2021: marzo, aprile e maggio; e, al contempo, ha modificato la disciplina, ampliando la platea dei destinatari e rettificando i requisiti previsti per accedervi (circolare Inps 65/2021). Per l’erogazione di tali tre quote Rem occorreva presentare domanda all’Inps dal 7 al 30 aprile 2021, tale termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2021 (nota dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot.0003478.23-04-2021).

Ricordiamo che, le domande presentate entro il 30 aprile 2021 (termine rinviato al 31 maggio 2021) sono state già oggetto di definizione entro il 15 giugno 2021, come specificato dall’Inps nel comunicato stampa dello scorso 19 maggio 2021.

2Le nuove quote

I benefici per l’annualità del 2021 sono stati poi prorogati, come detto in premessa.

Il decreto Sostegni-bis al Titolo IV nel prevedere norme specifiche in materia di lavoro e politiche sociali ha previsto all’articolo 36 altre quattro quote di Reddito di emergenza per il 2021.

Il contribuente per il riconoscimento di queste nuove mensilità (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) dovrà presentare specifica domanda all’Inps.

Ciascuna quota delle citate mensilità è della misura prevista dal comma 1 del citato articolo 12, ovvero compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).

Le disposizioni per le nuove quote Rem del Sostegni-bis confermano alcuni elementi già indicati nel precedente decreto Sostegni, resta fermo:
il possesso dei requisiti riferiti alla residenza;
il patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020);
il valore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Inoltre, continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo.

L’elemento che “cambia” per il riconoscimento delle nuove mensilità Rem, invece, è il valore del reddito familiare che adesso deve essere riferito al mese di aprile 2021 (precedentemente il riferimento era il mese di febbraio 2021).
Più precisamente, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso riferita al reddito familiare è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.

3Chi puo’ presentare la domanda

I nuclei familiari potranno accedere alle quote Rem, previste dall’articolo 36 del Dl Sostegni-bis, se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del Dl Sostegni, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che, come detto, deve essere riferito al mese di aprile 2021.

In estrema sintesi ecco chi può inoltrare la istanza per accedere alle quote Rem per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Possono presentare la domanda dal prossimo 1° luglio 2021 i nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
la residenza in Italia del richiedente. Per tale requisito la norma non prevede una durata minima di permanenza e dispone che tale requisito sia verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
L’Inps precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione. Tale incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione.
Il reddito familiare è determinato secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013 (circolare Inps 61/2021)
un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. La soglia è elevata di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro.

La soglia e il massimale sono incrementati di 5 mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee
un valore Isee inferiore a 15 mila euro, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il requisito relativo al valore Isee viene verificato dall’Inps all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’Isee minorenni, in luogo di quello ordinario.

4I termini e le modalità di presentazione

Secondo le precisazioni fornite dall’Inps nel messaggio 2406 dello scorso 24 giugno il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on-line, entro il termine del 31 luglio 2021 previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali:
il sito internet dell’Inps, autenticandosi con Pin, ove in possesso (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica;
gli Istituti di patronato di cui alla legge 152/2001.

I termini per presentare la domanda, dunque, sono a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

L’Inps comunica l’esito del procedimento - accoglimento o reiezione della domanda - mediante sms e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.

Qualora la domanda sia respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Ricordiamo che, le quote Rem sono erogate mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane Spa), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

5I requisiti di compatibilità

Il messaggio dell’Inps in commento fornisce importanti precisazioni in merito alla compatibilità dei requisiti per poter fruire delle ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto Sostegni-bis.

Le incompatibilità del Rem saranno oggetto di verifica da parte dell’Inps in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.

Le quote Rem relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 non sono compatibili:
con le i ndennità Covid-19 istituite per alcune categorie di lavoratori dall’articolo 10 del decreto Sostegni (Dl 41/2021), nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto Sostegni-bis;
con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
con il reddito o la pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

Inoltre, il Rem è incompatibile anche con le indennità una tantum previste per alcune categorie di lavoratori previste dall’articolo 42 del Sostegni-bis.

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