Formazione corsi esenti Iva se con finalità pubblicistiche

Le prestazioni di attività di formazione vanno assoggettate a Iva se manca la verifica che i singoli corsi perseguono finalità pubblicistiche che giustificano l’esenzione dell’imposta in base all’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972. Per il relativo committente solo in questo caso è quindi ammessa la detrazione dell’imposta applicata in fattura.
Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Milano (Sezione 7 - presidente Biancospino, relatore Dolci) con la sentenza 1237/2022 del ...