Imposte

Formazione corsi esenti Iva se con finalità pubblicistiche

Per il diritto all’esenzione non basta l’accreditamento dell’ente erogatore

di Gianni Bocchieri e Angelo D'Ugo

Le prestazioni di attività di formazione vanno assoggettate a Iva se manca la verifica che i singoli corsi perseguono finalità pubblicistiche che giustificano l’esenzione dell’imposta in base all’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972. Per il relativo committente solo in questo caso è quindi ammessa la detrazione dell’imposta applicata in fattura.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Milano (Sezione 7 - presidente Biancospino, relatore Dolci) con la sentenza 1237/2022 del 7 aprile scorso. La pronuncia nasce da un accertamento dalla Direzione regionale delle Entrate (Dre) della Lombardia in merito alla detraibilità dell’Iva sulle fatture emesse da una società di formazione accreditata presso il Fondo Forma.Temp.

Secondo la Dre, i corsi di formazione in esame avrebbero dovuto essere assoggettati al regime di esenzione. Per la stessa Direzione regionale, l’esenzione era motivata dal fatto che la società di formazione aveva erogato il servizio in ragione dell’accreditamento presso il Fondo Forma.Temp, ente tra l’altro vigilato da Anpal.

Secondo i giudici tributari, invece, l’ente erogatore dei corsi non possiede il requisito soggettivo richiesto dalla norma, unitamente a quello oggettivo di prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

Più precisamente, il requisito soggettivo mancherebbe in quanto non risulta sufficiente l’accreditamento dell’ente erogatore della formazione da parte di Forma.Temp, il quale correttamente non opera alcun controllo volto a verificare che i corsi perseguano le finalità pubblicistiche che giustificano l’esenzione Iva.

Con questa decisione i giudici milanesi hanno così mantenuto ferma la posizione già espressa dalla giurisprudenza sia della medesima Corte (sentenze Ctp Milano sez. 7 n. 191/2022 e n. 194/2022 del 21 gennaio 2022), sia della Commissione tributaria di Milano (sentenza n. 1746/2021), affermando proprio che la sussistenza del requisito soggettivo non ricorre solo per il rilascio dell’accreditamento dell’ente, ma investe anche l’attività formativa e i corsi svolti, come tra l’altro confermato anche dalla prassi della medesima Amministrazione finanziaria (risposta n. 904-38/2019 e risposta n. 487 del 20.7.2021) con cui è stato chiarito che ai fini dell’esenzione Iva il riconoscimento deve riguardare il singolo corso di formazione e non, in via più generale, l’ente erogatore.

La decisione dei giudici tributari lombardi è molto rilevante per tutti gli enti di formazione, che non potranno accedere al regime d’esenzione Iva sebbene iscritti nell’elenco degli enti accreditati dei fondi interprofessionali sulla base di requisiti in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica ed esperienze maturate.

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