Adempimenti

Le perdite ritrovano l’integrativa «a catena»

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Il divieto generale alle integrative “a catena”, stabilito dalle Entrate durante Telefisco 2018, non può avere valenza assoluta. Diversamente, in alcune fattispecie il contribuente si troverebbe a non poter usufruire a proprio favore della correzione posta in essere.

Il quadro DI

L’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 ha introdotto una differenziazione in ordine al momento di utilizzabilità dei crediti emergenti dalle integrative, a seconda che le stesse siano presentate entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:

• nel caso di correzioni “entro l’anno” il credito è usufruibile in compensazione orizzontale da subito;

• diversamente (integrative ultrannuali) esso è utilizzabile solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, con i debiti ivi maturati.

Al contempo, la norma ha inserito l’obbligo di indicare nella dichiarazione relativa al periodo di inoltro dell’integrativa “il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito” che scaturisce dalla correzione. Anche nel modello Redditi 2018 troviamo quindi il quadro DI, destinato a evidenziare la presentazione di una integrativa ultrannuale e l’importo del relativo credito.

È possibile desumere che il quadro DI debba essere utilizzato unicamente nei casi in cui dall’integrativa si generi un credito.

VEDI IL GRAFICO: L’esempio di correzione

Le istruzioni ai modelli Redditi 2018 avallano tale conclusione, in quanto sottolineano che la compilazione del quadro riguarda soltanto il caso in cui dall’integrativa si generi un credito o un maggior credito.

Le ipotesi di esclusione

Le possibili situazioni di integrative ultrannuali che non devono confluire nel quadro DI possono essere molte e, al riguardo, il caso più importante è rappresentato dalle perdite fiscali. L’integrativa a favore inoltrata per incrementare una perdita già dichiarata non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, le sue risultanze non devono confluire nel quadro DI.

Al contrario, per poter materialmente utilizzare la maggiore perdita dichiarata, è necessario riportarla nelle dichiarazioni successive fino a giungere al primo periodo d’imposta in cui potrà essere impiegata, cioè – nell’ipotesi in cui non vi sia imponibile – fino all’ultima dichiarazione presentata. Il che può avvenire soltanto attraverso la procedura delle integrative “a catena”.

In sostanza, la catena dichiarativa continua fino a giungere al periodo di impiego della perdita, dove questa farà emergere un credito, il cui utilizzo dipenderà dal fatto che l’integrativa sia “entro l’anno” o “ultraannuale”. Nel primo caso, l’importo sarà immediatamente impiegabile in compensazione; altrimenti, lo sarà a decorrere dal periodo successivo a quello di presentazione. Inoltre, nell’ipotesi di integrativa “oltre l’anno” sarà necessario compilare il quadro DI.

Immaginiamo, ad esempio, che entro il 31 ottobre 2018 si proceda a rettificare Unico 2015 (redditi 2014) incrementando la perdita già dichiarata da 100 a 120: in tale ipotesi, occorrerà riportare la perdita di 20 in Unico 2016. Dopodiché, nel caso in cui questo importo vada a generare un credito (o un maggior credito) già in Unico 2016, il contribuente potrà usare l’importo a credito a partire dal 2019, cioè dall’anno successivo a quello in cui ha presentato l’integrativa (quadro DI). Al contrario, se la perdita di 20 genera una perdita in Unico 2016, l’importo dovrà essere riportato nel modello Redditi 2017 e a quel punto, trattandosi di integrativa “entro l’anno”, il credito potrà essere subito compensato (nessuna compilazione di quadro DI).

Se dall’integrativa a favore si genera sia una perdita che un credito (si veda l’esempio a lato), la procedura “a catena” dovrà essere impiegata per il riporto della perdita, mentre per il credito si compilerà il quadro DI.

Gli altri casi: Ace e crediti

I medesimi ragionamenti valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace. Nel caso in cui la maggiore Ace non sia utilizzabile occorrerà riportarla a nuovo fino alla prima dichiarazione che presenta reddito capiente da cui emergerà un credito.

Non devono confluire nel quadro DI neppure le integrative con cui si incrementano i crediti d’imposta indicati nel quadro RU, in quanto il loro inserimento, in base alle istruzioni, comporterebbe il conseguente loro impiego all’interno della dichiarazione per il calcolo della liquidazione delle imposte (compensazione verticale). Viceversa, questa compensazione può avvenire soltanto tramite compensazione orizzontale in F24, come previsto dalle singole leggi istitutive e rafforzato dal fatto che, per il loro utilizzo, è necessario indicare lo specifico codice tributo stabilito per ognuno di essi. Anche per questi crediti occorre utilizzare il sistema delle integrative “a catena”, dovendo monitorare nei vari modelli dichiarativi il relativo utilizzo.

VEDI IL GRAFICO: L’esempio di correzione

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