Professione

Il commercialista pensionato può accettare incarichi dalla Pa solo se gratuiti

Con il Pronto Ordini 188 il Consiglio nazionale dei commercialisti ricorda che l’articolo 5, comma 9 del Dl 95/2012 si applica anche ai lavoratori in quiescienza iscritti a una Cassa di previdenza

di Federica Micardi

Il professionista in pensione non può accettare incarichi “pagati” dalla pubblica amministrazione. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 188/2022 pubblicato il 4 novembre.

La genesi di questo divieto ha avuto una gestazione piuttosto lunga. L’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Il divieto non si applica nel caso in cui gli incarichi siano svolti a titolo gratuito con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di un anno.

Questa norma ha subito poi diverse modifiche tra queste segnaliamo quelle contenute nel Dl 90/2014, articolo 6, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che hanno riguardato proprio l’individuazione dei destinatari del conferimento delle cariche ovvero degli incarichi da parte della Pa: la norma, che in origine si riferiva ai soli soggetti già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, è stata infatti estesa per includere tutti i soggetti «già lavoratori privati o pubblici» collocati in quiescenza.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito poi una serie di chiarimenti interpretativi e con la circolare 4/2015 aveva espressamente escluso l'applicazione di questo divieto ai lavoratori autonomi. Un’apertura bocciata dalla giurisprudenza contabile che, secondo un orientamento consolidato, ha evidenziato che «l’uso del termine “lavoratori” e non “dipendenti” va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa».Tale interpretazione ha trovato conferma, più recentemente, anche nel parere del 18 dicembre 2020 dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, che sentenzia: «le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Infatti, nel delineare il suo ambito di applicazione, la norma si riferisce alla categoria dei “lavoratori” ricomprendendo sia dipendenti sia autonomi a prescindere dall’attività lavorativa svolta. A tali soggetti possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità».

Viene quindi confermata l’impossibilità di conferire incarichi a pagamento a pensionati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

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