I temi di NT+Modulo 24

Contro il rifiuto tacito dell’amministrazione autotutele da rafforzare

di Giuseppe Melis

Nell’ottica sia di ripristinare un rapporto di correttezza tra Fisco e contribuente, sia di evitare che il contribuente sia costretto a impugnare l’atto impositivo poiché consapevole che, decorsi sessanta giorni, lo stesso diventerà definitivo senza alcuna garanzia di un suo successivo annullamento, la Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria propone di inserire una ipotesi di autotutela obbligatoria (l’articolo 10-ter) all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente, accompagnata dalla nuova fattispecie di atto impugnabile del «rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela di atti definitivi» e da un termine per l’impugnazione del rifiuto tacito che rimanda a quello previsto nel caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi.

A tal fine, rileverebbero tuttavia le sole ipotesi di «evidente illegittimità dell’atto», considerando tali quelle di cui all’articolo 2 del Dm 37/1997, che verrebbero pertanto “legificate” ma in ogni caso ritenute meramente esemplificative. L’obbligo di autotutela sussisterebbe anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, con il limite dei (soli) motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, nonché del decorso di due anni dalla intervenuta definitività, onde stabilizzare i rapporti giuridici. La tutela giurisdizionale sarebbe in ogni caso accordata per i soli atti divenuti definitivi, sussistendo altrimenti un autonomo giudizio già incardinato contro l’atto che avrà il proprio esito, e lo stesso si estenderà al merito della pretesa trattandosi di attività vincolata priva di spazi di discrezionalità.

La richiamata proposta intende chiaramente superare i rigidi paletti posti in materia dalla Cassazione e dalla stessa Consulta che, con ordinanza 181/2017, aveva definitivamente avallato comportamenti omissivi.

È ben noto che la natura del potere di autotutela e delle situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo, nonché la giurisdizione nel caso di silenzio o di diniego di autotutela, costituiscono da sempre questioni controverse anche in dottrina, spaziandosi dalle tesi che attribuiscono al contribuente un interesse di mero fatto sino a quelle che giustificano il potere di autotutela con il solo riferimento al ripristino della legalità violata.

La giurisprudenza ha da tempo affermato la giurisdizione tributaria ed esteso il novero degli atti impugnabili al diniego di autotutela – sicché il nuovo articolo 10-bis rileverebbe soprattutto per la chiara previsione dell’impugnabilità anche del rifiuto tacito, su cui si registrano ancora incertezze – ma ha assunto una posizione granitica circa la possibilità di esercitare un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa e circa la necessità che il contribuente prospetti «ragioni di rilevante interesse generale» alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, poiché solo esse idonee a essere bilanciate con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.

È sotto questo profilo, dunque, che si apprezza la novità della proposta della Commissione, che ritiene che nei casi di «manifesta infondatezza» l’unico interesse pubblico davvero rilevante sia quello del ripristino della legalità violata, ristabilendo una giusta imposizione. Una vera e propria “spinta legislativa” a quanto già sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria con circolare 198/1998, che ammoniva che «l’esercizio corretto e tempestivo dell’autotutela viene considerato dall’amministrazione non certo come una specie di “optional” che si può attuare o non attuare a propria discrezione ma come una componente del corretto comportamento dei dirigenti degli uffici e, quindi, come un elemento di valutazione della loro attività dal punto di vista disciplinare e professionale».

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Contenzioso Tributario del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24 .