Controlli e liti

La lista Falciani è un indizio valido per il Fisco

di Laura Ambrosi

Gli elementi contenuti nella lista Falciani sono sufficienti a fondare la pretesa del fisco in quanto anche un solo indizio può giustificare la rettifica, purché lo stesso sia grave e preciso, ovvero caratterizzato dall’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l’ ordinanza 3276/2018 depositata ieri.

I giudici di merito ritenevano infondata la presunzione di maggior reddito contestata a un contribuente che era presente nella nota lista Falciani

Secondo la Ctr l’ufficio aveva soltanto rilevato l’indicazione del nominativo del contribuente nella lista, senza però rafforzare questo indizio con altri elementi. Da qui l’annullamento dell’atto.

L’Agenzia ricorreva per cassazione lamentando la violazione da parte della Ctr della presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate di cui all’articolo 12 del Dl 78/2009.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Ufficio ritenendo errate le conclusioni del collegio di secondo grado in quanto si sono discostate dal principio di legittimità, espresso proprio con riguardo alla lista Falciani, per cui anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dall’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancati.

Occorre rilevare che la contestazione riguardava il periodo d’imposta 2003 quando ancora non era in vigore la presunzione prevista dal citato articolo 12 invocata dall’Agenzia delle Entrate.

Sulla medesima questione, pochi giorni fa la stessa Cassazione (sentenza n. 2662/2018, si veda Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2018) aveva ritenuto con un’approfondita motivazione che tale presunzione fosse applicabile solo a partire dal 2009 in quanto la relativa disposizione non poteva considerarsi retroattiva. L’ordinanza, ora, non affronta esplicitamente questo aspetto della retroattività. Trattandosi comunque di una rettifica del periodo di imposta 2003, non è chiaro se l’importante principio espresso qualche giorno fa debba considerarsi superato (con orientamento palesemente contrastante sul punto) ovvero sia ancora valido in quanto non oggetto di contestazione delle parti e quindi non esaminato dalla Corte.

Cassazione, ordinanza 3276/2018

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