Adempimenti

Ets, registro volontari da vidimare come previsto dal decreto del 1992

Regole ancora valide in attesa che venga emanato un nuovo provvedimento

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Con la nota 7180/2021, il ministero del Lavoro si sofferma sulle modalità di tenuta del registro previsto dall’articolo 17 del Dlgs 117/2017, nel quale gli enti del terzo settore devono iscrivere i soggetti che prestano attività di volontariato in via non occasionale.

La precisazione del Ministero muove dai quesiti sollevati in merito all’applicabilità del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 (emanato in attuazione della previgente legge 266/1991), che ha disciplinato le assicurazioni per volontari, dettando i requisiti del relativo registro per le organizzazioni di volontariato. Il Codice del Terzo settore ha esteso l’obbligo di tenuta del registro a tutti gli Ets che si avvalgano di volontari, demandando a un successivo provvedimento l’individuazione di meccanismi assicurativi semplificati. Nelle more dell’emanazione del nuovo decreto, è sorto quindi il dubbio sull’applicabilità del decreto del 1992, che proprio ai fini assicurativi prevede l’obbligo di vidimazione del registro.

Il Ministero conferma la validità delle regole dettate dal Dm (non abrogato dalla riforma), anche in assenza di un espresso richiamo nel Codice. Ciò in quanto l’obbligo di assicurare i volontari per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi è già in vigore per gli Ets, a prescindere dall’emanazione del nuovo decreto (in corso di formazione).

Resta comunque ferma la necessità di numerare e bollare il registro, al fine di garantire la veridicità delle relative informazioni. Va considerato, infatti, che le assicurazioni per i volontari sono generalmente stipulate in forma collettiva o numerica, riguardando una pluralità di soggetti. È evidente dunque che, come già richiesto dal Dm del 1992, il registro dei volontari farà fede in merito all’individuazione di coloro che beneficiano della copertura assicurativa. È quindi ragionevole ritenere che queste regole vadano estese a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari, essendo volte a garantire l’effettiva copertura in caso di sinistro. Per i volontari “occasionali”, non coperti da polizza numerica, si potrà comunque stipulare una polizza nominativa, legata al singolo evento.

Ai fini della vidimazione, gli enti potranno ricorrere sia al notaio che al segretario comunale: in quest’ultimo caso gli Ets non sosterranno peraltro costi, considerata l’esenzione da imposta di bollo.

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