Controlli e liti

Tosap, le immagini dal web prodotte in contenzioso non supportano la pretesa

La sentenza 358/2/2021 della Ctp Taranto: la motivazione deve preesistere all’emanazione dell’accertamento

di Filippo Cannizzaro

Illegittimo l’avviso di liquidazione Tosap non adeguatamente motivato con riferimento alla documentazione in esso richiamata – e non allegata all’avviso – e all’esatta individuazione dei metri quadri presuntivamente occupati dal contribuente. Inoltre, l’ente locale non può ampliare la motivazione nel corso del giudizio tramite la produzione in atti delle riprese tratte da «Google Street view». Questa in sintesi la sentenza 358/2/2021 della Ctp Taranto (presidente e relatore Massafra).

La vicenda

Un imprenditore esercita sia attività di macelleria sia attività di rosticceria in due locali attigui. Il Comune ove sono ubicate tali attività gli notifica nel luglio 2019 accertamento Tosap per omessa denuncia della relativa dichiarazione di occupazione del suolo pubblico e per mancato versamento relativo all’anno 2018 attraverso cui ricupera complessivamente quasi 3.500 euro.

Il contenzioso

Il contribuente si oppone con ricorso in Ctp: ritiene infondata la pretesa siccome priva di motivazione in quanto richiama documentazione in possesso del Comune e non allegata all’atto impositivo: in più, precisa che non sono adeguatamente individuati i metri quadri presuntivamente occupati e che, al più, le aree attribuite dal Comune si riferiscono a porzioni facenti parti di un tratto privato sottostante un porticato di uso comune dei condomini, quindi non assoggettabile a Tosap.

L’ente presenta nel marzo 2021 controdeduzioni: insiste nella pretesa e allega riprese da «Google street view».

La decisione

Il collegio di primo grado accoglie il ricorso del contribuente e per l’effetto annulla l’atto impugnato. In particolare, i giudici fondano la decisione sulla scorta della seguente argomentazione.

•La pretesa è infondata con riferimento alla motivazione siccome posta in violazione dell’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) a mente del quale la motivazione dell’atto impositivo può far riferimento ad altri atti solo se questi siano già conosciuti dal contribuente o allegati all’atto stesso, circostanza che non è stata rispettata del Comune.

• L’ente locale non può integrare la motivazione in corso di giudizio, per giunta con costituzione tardiva, allegando riprese «Google Street view». La motivazione deve preesistere all’emanazione dell’accertamento e la sua integrazione in corso di causa evidenzia ancora di più la illegittimità della pretesa.

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