I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 all’11 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Legge di bilancio 2022/Iva e imposte indirette

Circolare agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 3/E

Legge di bilancio 2022: le imposte indirette sotto la lente del Fisco

Il documento analizza le principali novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale, e bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e di seguito illustrate.

1.Iva

La Legge di bilancio 2022 è intervenuta in tema di aliquote Iva: 1) aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile (articolo 1, comma 13). Si applica l'aliquota del 10% (al 22% fino al 31 dicembre 2021) ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un'aliquota Iva ridotta pari al 5% (non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, Parte II-bis, del Dpr 633/1972). Tale fattispecie integra il trattamento di favore già previsto dall'articolo 32-ter del Dl 124/2019 per i prodotti compostabili o lavabili, che scontano l'Iva al 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2020; 2) aliquota per le forniture di gas metano (articolo 1, comma 506). È prevista la proroga della riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, relativamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Non possono beneficiare dell'agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per l'autotrazione o per la produzione di energia elettrica; 3) percentuale di compensazione in agricoltura (articolo 1, comma 527). Viene estesa a tutto il 2022 la percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Si rammenta al riguardo che l'articolo 34, comma 1, Dpr 633/1972 consente – ai soggetti esercenti attività agricola – di determinare l'imposta dovuta detraendo da quella gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente mediante l'applicazione di specifiche percentuali di compensazione al complessivo imponibile delle cessioni.

2.Imposte d'atto (registro e ipo-catastali)

Le agevolazioni riguardano il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili strumentali per natura (ossia, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) nell'ambito della cessione d'azienda o di ramo di azienda. In tal caso, al ricorrere delle condizioni di legge, si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 1, comma 237, legge 234/2021): in pratica 200 euro per ciascuna imposta. L'agenzia chiarisce – secondo un'interpretazione sistematica (tenendo conto della volontà del legislatore di voler disincentivare le delocalizzazioni), ma non letterale – che l'agevolazione riguarda solo gli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale (articolo 1, comma 224 e seguenti, legge 234/2021). Viene, dunque, esclusa una applicazione generalizzata.La norma opera a beneficio delle imprese che: a) nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti; b) intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo sul territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività; c) prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. Sono escluse dall'agevolazione le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

3.Sospensione dei termini di versamento

Viene chiarito l'ambito applicativo della sospensione dei versamenti fiscali previsti dall'articolo 1, commi 923 e 924, legge 234/2021 in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche. I soggetti beneficiari devono avere il domicilio fiscale o la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm 24 ottobre 2020. La sospensione riguarda i seguenti termini di versamento: 1) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 23 e 24, Dpr 600/1973) in scadenza dall'1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 2) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail dall'1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 3) Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 4) imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. I versamenti sospesi sono esclusivamente quelli dovuti mediante autoliquidazione (come pure le rate riguardanti la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, comma 5, Dl 18/2020 e dall'articolo 1, commi 36 e 37, legge 178/2020; si tratta delle rateizzazioni richieste a seguito dell'applicazione della sospensione previste dalle cennate disposizioni normative). Nella sospensione non vi rientrano i versamenti a titolo di Irap, non trattandosi di un'imposta sui redditi. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione. In caso di pagamento rateale, il 50% del dovuto dovrà essere versato fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 30 maggio 2022, mentre il restante 50% dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2022. Eventuali versamenti già effettuati non potranno essere rimborsati.

4.Proroga di agevolazioni

La Legge di bilancio ha prorogato l'agevolazione «prima casa» under 36 (articolo 64, Dl 73/2021): l'applicazione dei benefici si estende alle compravendite effettuate fino al 31 dicembre 2022. Si ricorda che il beneficio fiscale in commento è volto a incentivare l'acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l'esenzione al momento del rogito dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare di quest'ultimo tributo corrisposto in relazione all'acquisto.

5.Altre disposizioni

Quanto all'imposta di bollo, la legge 234/2021 ha esteso a tutto il 2022: a) l'esenzione dall'imposta per il rilascio, in modalità telematica, dei certificati anagrafici digitali (articolo 1, comma 24). La proroga riguarda, in sostanza, il rilascio dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), istituita presso il ministero dell'Interno; b) l'esenzione dall'imposta sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18, legge 196/1997 (articolo 1, comma 731). Si tratta, in particolare, di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

Redditi di impresa/Bilancio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 65

Sospensione dell'ammortamento: beni gratuitamente devolvibili

La disposizione che consente la sospensione degli ammortamenti civilistici nel bilancio 2020 e 2021 (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 14 agosto 2020, n. 104, cd. Decreto Agosto) riguarda anche i beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del Tuir. Per questi ultimi, si ricorda, è prevista la possibilità di adottare un metodo di ammortamento di tipo finanziario, in luogo di quello ordinario. L'agenzia ritiene che, nonostante la norma richiami espressamente solo l'ammortamento di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, le disposizioni agevolative incluse nel Decreto Agosto sono da intendersi estese all'ammortamento di cui all'articolo 104 del Tuir. Diversamente, ci sarebbe una disparità di trattamento irragionevole – avente un impatto sul bilancio civilistico – fondata esclusivamente sul differente metodo di ammortamento fiscale.

Redditi di impresa/Bilancio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 66

Sospensione dell'ammortamento: deduzione del maxi-ammortamento

I chiarimenti forniti attengono alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento e del maxi ammortamento per i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di sospendere l'ammortamento civilistico nel 2020 (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020, cd. Decreto Agosto). La norma – di carattere eccezionale e avente funzione agevolativa – è volta a ridurre l'impatto degli ammortamenti civilistici sul risultato di periodo, al fine di contrastare gli effetti economici tendenzialmente negativi a causa della pandemia Covid-19. Pertanto, resta invariata la disposizione di carattere fiscale, con l'effetto che il contribuente ha la facoltà (e non l'obbligo) di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento sospese, anche in assenza dell'imputazione a conto economico. Inoltre, circa la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato (in applicazione del maxi ammortamento), l'agenzia ha chiarito la natura extracontabile delle suddette deduzioni che le rende autonome rispetto al transito a conto economico degli ammortamenti contabili. Di conseguenza, la sospensione degli ammortamenti civilistici ai sensi dell'articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020, non determina alcun rinvio delle quote di maxi ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

Comunicato agenzia delle Entrate, GU 3 febbraio 2022, n. 28

Tabelle ACI 2022: aggiornamento

L'agenzia comunica che, con riferimento alla tabella degli «Autoveicoli a gasolio fuori produzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2021, n. 307, per alcuni veicoli a gasolio fuori produzione era stata omessa la pubblicazione. Con la pubblicazione della presente rettifica vengono, pertanto, integrate le Tabelle nazionali, elaborate dall'ACI per il 2022, dei costi chilometrici di autovetture e motocicli, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per il calcolo del fringe benefit.

Dichiarazione dei redditi /Oneri detraibili

Dm Università e Ricerca 23 dicembre 2021, GU 7 febbraio 2022, n. 31

Tasse e contributi di iscrizione a Università non statali: importi detraibili

Sono stati individuati gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione (nella misura del 19%) dall'Irpef dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir. La norma dispone che le spese per la frequenza di Università statali sono ammesse in detrazione per l'intero importo, mentre per le Università non statali la detrazione va calcolata considerando gli importi stabiliti annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Il Decreto individua i limiti sulla base della facoltà e dell'area geografica. Qualora il corso di studio sia tenuto in sedi ubicate in Regioni diverse, rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, va considerata l'area geografica in cui si svolge il corso. La detrazione è ammessa anche per i corsi di laurea: 1) svolti dalle Università telematiche, per le quali valgono le regole di detraibilità previste per le Università non statali (Cm 18/E/2016, punto 2.3), facendo riferimento all'area geografica in cui ha sede legale l'Università; 2) all'estero (in tal caso, ai fini dell'individuazione dell'area geografica si prende a riferimento quella del domicilio fiscale del contribuente). Come chiarito dalla Cm 7/E/2021: a) i limiti individuati dal Decreto si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente citati nello stesso; b) i limiti operano anche in relazione alla spesa sostenuta per il test di ammissione. Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in Università non statali situate in aree geografiche diverse o per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, è necessario verificare se lo studente abbia provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o ad un corso per cui ha sostenuto il test: se si è iscritto, le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto; se non si è iscritto ad alcun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test; c) nel limite di spesa individuato dal Decreto è compresa anche l'imposta di bollo. Inoltre, qualora lo studente, nel periodo d'imposta: 1) abbia cambiato facoltà o corso di studio e abbia, quindi, sostenuto spese presso Università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, va considerato il limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili previsti dal Decreto; 2) abbia sostenuto spese per la frequenza di corsi istituiti presso Università sia statali che non statali, la detrazione va calcolata, per le spese di frequenza di Università statali sull'intero importo e per quelle di frequenza di Università non statali entro i limiti previsti dal Decreto; 3) abbia sostenuto spese per la frequenza presso Università non statali sia di corsi di laurea sia di corsi post-laurea, va considerato il limite di spesa più elevato previsto in base all'area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede l'Università presso la quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post-universitario. Si ricorda che, ai fini della detrazione, il pagamento dev'essere effettuato mediante strumenti tracciabili.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 2 febbraio 2022, GU 8 febbraio 2022, n. 32

Sistema Tessera Sanitaria: proroga dell'invio dei dati delle spese mediche 2021

È stata ufficializzata la proroga all' 8 febbraio 2022 – anticipata dal provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 – del termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021. Il Decreto, mediante una modifica all'articolo 7, Dm 19 ottobre 2020, prevede il seguente calendario per le future scadenze. In particolare, si dispone che entro: l'8 febbraio 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; il 30 settembre 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; entro il 31 gennaio 2023 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022. Successivamente, a regime, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, dovranno inviarsi i dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Dichiarazione dei redditi/Invio telematico

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 febbraio 2022, n. 79

Entratel: requisiti per l'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni

Vengono presi in esame le categorie di soggetti e i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali tramite il servizio telematico offerto dall'Amministrazione finanziaria (articolo 3, comma 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Viene, ad esempio, chiarito che, una società che svolge come attività principale la «consulenza aziendale» (codice Ateco 702209, «altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale»), mentre come attività secondaria l' «elaborazione dati contabili» (codice Ateco 631111, «elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri, accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati»), di per sé accessoria all'attività di consulenza fiscale, può essere abilitata al servizio Entratel per la trasmissione telematica delle dichiarazioni a patto che l'attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con l'abitualità prescritta dalla normativa. L'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998 individua i soggetti incaricati della sola presentazione delle dichiarazioni trasmesse in via telematica attraverso Entratel. Oltre alle singole categorie specificate dalla norma (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, ecc.), la lettera e) della disposizione fa spazio anche agli «altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». Al riguardo, il Dm 19 aprile 2001 individua, tra la platea dei soggetti autorizzati, anche coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale. Per chiedere l'abilitazione è indispensabile, tra l'altro, essere in possesso della partita Iva, per cui non può essere abilitato a Entratel l'amministratore unico della società, perché non risulta essere in possesso di un'autonoma partita Iva, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente. Inoltre, le società possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte da loro ovvero direttamente dal contribuente interessato o da una società di servizi, a patto che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti e che le dichiarazioni, e le scritture contabili tenute, siano redatte sotto il controllo e la responsabilità del professionista (articolo 35, comma 3, Dlgs 241/1997 e articolo 23, Dm 164/1999). Per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità, l'incaricato deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate con allegata una copia della polizza assicurativa. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, iscrive il richiedente nell'elenco dei professionisti abilitati (Cm 21/E/2009; Cm 57/E/2009; Rm 99/E/2019).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dpcm 10 dicembre 2021, GU 8 febbraio 2022, n. 32

Bonus bonifica ambientale: decreto attuativo

È stato pubblicato il Decreto di attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. La norma di riferimento è l'articolo 1, comma 156 e seguenti, legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, a fronte delle erogazioni liberali in denaro effettuate per specifici interventi, che spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute. Il Decreto in esame disciplina l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nonché le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, la procedura di accesso per il riconoscimento del credito, le modalità di fruizione e le cause di revoca. Il soggetto che intende effettuare un'erogazione liberale dovrà individuare l'intervento da sostenere sul portale web gestito dal ministero della Transizione ecologica e contattare la pubblica Amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l'importo e i termini dell'erogazione liberale.

Agevolazioni/Iper ammortamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 62

Investimenti Industria 4.0: perizia giurata tardiva

Oltre all'acquisizione del bene e la sua interconnessione, per fruire dell'agevolazione dell'iper ammortamento (di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, legge 232/2016), è necessario che il contribuente disponga della perizia. Precisamente: l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo d'imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio (Rm 27/E/2018). Pertanto, fermo restando il diritto all'agevolazione (nel senso che l'individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell'investimento, determinato ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir; cfr. Cm 4/E/2017, paragrafo 6.1.3), questa può essere utilizzata solo dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene tardivamente, ossia in un successivo esercizio.Sul punto viene fatta una esemplificazione: nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, legge 232/2016 acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà fruire dell'iper ammortamento a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (Cm 4/E/2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 63

Investimenti in beni strumentali nuovi: beni in comodato

Viene analizzato il caso di un bene nuovo concesso in comodato e poi acquisito in proprietà. Nello specifico, un bene oggetto di acquisto che era già dato in comodato tra le stesse parti, ed utilizzato senza soluzione di continuità dallo stesso soggetto (ossia, prima come comodatario e poi come acquirente), non perde il requisito della novità richiesto ai fini dell'agevolazione (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019 e articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 178/2020). Infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, al termine del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene. Per completezza, ricordiamo che, circa la possibilità di fruizione del beneficio in capo al comodante, secondo la prassi dell'Amministrazione finanziaria (Cm 4/E/2017, Risposte Interpello 718 e 726 del 2021) è necessario che l'utilizzo, da parte del comodatario, soddisfi un interesse del comodante. Fuori da questi casi, il beneficio spetta al comodatario che acquista il bene per proprie esigenze.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, nn. 68 e 69

Bonus Sud: individuazione della struttura produttiva

In relazione all'agevolazione disciplinata dall'articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015 (Bonus Sud), l'agenzia chiarisce alcuni aspetti in relazione alla qualificazione di sedi operative quali «strutture produttive» ai fini dell'accesso all'agevolazione. Si ricorda che il credito d'imposta spetta alle imprese che – a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022 – effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (Cm 34/E/2016 e Cm 12/E/2017). In particolare, si chiarisce che, ai fini del Bonus Sud, per individuare la «struttura produttiva» occorre valutare se le unità locali oppure le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso Comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un centro autonomo di imputazione di costi. Il beneficio spetta, infatti, per una struttura produttiva, da intendersi quale un autonomo ramo di azienda ovvero un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Agevolazioni/Iper ammortamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, n. 71

Investimenti Industria 4.0: tardiva interconnessione

Con riguardo alla spettanza delle agevolazioni – nel caso, l'iper ammortamento – per investimenti in beni strumentali nuovi secondo il paradigma «Industria 4.0» (ossia, quelli riconducibili nelle voci dell'allegato A della legge 232/2016), l'agenzia analizza il caso di una ritardata interconnessione. Come già chiarito nella Cm 4/E/2017, la fruizione dell'iper ammortamento dipende dalla concomitanza di due fattori: l'effettuazione dell'investimento e l'entrata in funzione del bene. Per il primo elemento occorre verificare il momento dell'acquisto secondo il criterio della competenza espresso nell'articolo 109 del Tuir, ma solo dall'avvenuta interconnessione è possibile iniziare a beneficiare dell'agevolazione. Se le due condizioni si avverano nello stesso periodo d'imposta non vi sono difficoltà. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo, con conseguente slittamento del termine finale di fruizione. Tuttavia, è opportuno ricordare che, per beneficiare dell'agevolazione, le caratteristiche tecniche della disciplina 4.0 devono esser presenti nel bene anteriormente al suo primo utilizzo (Risposta Interpello 8 giugno 2021, n. 394) e, in ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive non imputabili a comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.

Immobili/Bonus edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022

Bonus edilizi: proroga dei termini per le comunicazioni di opzione

È arrivata l'annunciata proroga – dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 – del termine prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di sconto sul corrispettivo dovuto e di cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020), relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'articolo 28, comma 2, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), ha disposto – in via transitoria – che i crediti di cui all'articolo 122, Dl 34/2020, i quali alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di precedenti cessioni, possono godere di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti (ora differito al 17 febbraio). La proroga – questa volta dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 – riguarda anche il termine prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Considerato che il citato Dl 4/2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura relative ai bonus edilizi è stato aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l'esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l'esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche con il nuovo provvedimento, ai sensi dell'articolo 19-octies, comma 4, Dl 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d'imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Accertamento delle imposte/Compliance

Dm 31 gennaio 2022, GU 8 febbraio 2022, n. 32

Adempimento collaborativo: ampliamento dei soggetti che possono accedervi

Il regime opzionale di adempimento collaborativo consente ai contribuenti di grandi dimensioni di instaurare con l'agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, già prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (articoli 3-7, Dlgs 128/2015; Provvedimenti agenzia delle Entrate 54237/2016, 54749/2016, 101573/2017; Cm 38/E/2016; Rm 49/E/2021). Fino al 2021 potevano accedere al regime i soggetti aventi un volume di affari o di ricavi di almeno 5 miliardi di euro (Dm 30 marzo 2020). Possono, inoltre, accedere al regime, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi, le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti. Il regime si estende, obbligatoriamente, a tutti i soggetti partecipanti ad un Gruppo Iva qualora uno dei soggetti vi abbia optato (articolo 70-duodeces, comma 6-bis, Dpr 633/1972), previa verifica del possesso dei relativi requisiti in capo ad ogni singolo partecipante (Cm 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 7.11). Con il Decreto in esame viene stabilito che – per gli anni 2022, 2023 e 2024 – possono accedere al regime opzionale di adempimento collaborativo i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro. Si ricorda che, ai fini della verifica dei requisiti dimensionali, occorre assumere il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione Iva relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori (Provvedimento 54237/2016, punto 2.2).

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 febbraio 2022

Quadro RW: comunicazioni di irregolarità

Il Provvedimento disciplina le modalità di invio ai contribuenti delle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di coloro che – benché obbligati – non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (articolo 4, Dl 167/1990). Le lettere si basano sui dati ottenuti dalle Amministrazioni estere attraverso le procedure di scambio automatico dei conti finanziari effettuate con lo strumento tecnico del Common Reporting Standard (CRS, elaborato dall'OCSE), di cui all'articolo 8, paragrafo 3-bis, Direttiva Ue 2011/16/Ue, come modificata dalla Direttiva 2014/107/Ue (cd. DAC2): la mancata coerenza tra i dati dei flussi informativi CRS e quelli presenti nel modello di dichiarazione dei redditi (quadro RW e, ci si augura, altri quadri) fa scaturire la segnalazione di anomalia. In dottrina è stato, infatti, osservato che i proventi dei fondi comuni d'investimento (OICR) esteri, in caso di rimborso della quota, nel quadro RM si deve indicare il provento al netto del costo di acquisto o sottoscrizione, mentre il flusso derivante dallo scambio d'informazioni rappresenta l'importo lordo percepito. Anche le polizze di assicurazione sulla vita potrebbero generare delle anomalie, in quanto alcuni Paesi esteri comunicano l'investimento anche quando il prodotto finanziario sia stato affidato in amministrazione ad un intermediario finanziario italiano (situazione che esenta il contribuente dall'indicazione nel quadro RW). Le comunicazioni – che riguardano il periodo d'imposta 2018 e quelli successivi – contengono l'invito rivolto ai contribuenti a rimuovere dette violazioni con il ravvedimento operoso, ossia presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta (articolo 13, Dlgs 472/1997). Si ricorda che le sanzioni, in caso di mancata presentazione del quadro RW nell'ambito di una dichiarazione dei redditi regolarmente trasmessa, sono applicate nella misura che va dal 3% al 15% dell'importo non segnalato (raddoppiate se l'investimento o l'attività sono in un paradiso fiscale), ai sensi dell'articolo 5, Dl 167/1990.

Operazioni straordinarie/Fusioni

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, nn. 73, 74, 75, 76, 77

Fusione societaria: riporto delle perdite

Con diversi interventi di prassi, l'agenzia delle Entrate analizza il regime fiscale del riporto delle perdite in caso di fusione (articolo 172, comma 7, del Tuir). Le varie fattispecie analizzate riguardano i casi di: a) fusione per incorporazione di una holding nella configurazione post-incorporazioni, temporalmente susseguenti, delle società operative del suo gruppo; b) fusione per incorporazione tra le uniche due società facenti parte dello stesso consolidato fiscale nazionale; c) fusione per incorporazione della target da parte di una SPAC; d) fusione per incorporazione e disapplicazione del limite al riporto delle perdite fiscali pregresse; e) fusione e limite patrimoniale al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione con retrodatazione.

Principi contabili/Terzo Settore

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf

Bilanci degli Enti del Terzo Settore: nuovo principio contabile

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), data la specificità del settore no-profit, ha emanato il nuovo principio contabile n. 35, applicabile ai bilanci degli Enti del Terzo Settore (ETS) chiusi o in corso al 31 dicembre 2021. Il documento analizza i criteri per: a) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli ETS (articolo 13, commi 1 e 3, Dlgs 117/2017), con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; b) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ETS. Tra l'altro, sono dettate specifiche indicazioni circa i postulati di bilancio degli ETS, le transazioni non sinallagmatiche, le quote associative e gli apporti da soci fornitori e la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per tutte le operazioni per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le ordinarie regole di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore. L'OIC 35 è, inoltre, corredato da quattro Appendici operative che sono parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale, e le informazioni da indicare nella relazione di missione.

Dogane/Dazi

Circolare agenzia delle Dogane 31 gennaio 2022, n. 1/D

Importazioni in franchigia: nuova modulistica e chiarimenti

In relazione alle importazioni in franchigia da parte di utenti privati, nel documento di prassi (che sostituisce la Circolare agenzia delle Dogane 22 maggio 2004, n. 22/D), e in alcune Faq, vengono illustrati i casi concreti di maggiore interesse per i privati, individuando i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione delle franchigie e anche i beni ammessi e quelli esclusi. Viene altresì aggiornata la modulistica da utilizzare. Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento Ce 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 che, in funzione del tipo di merce e del suo utilizzo, ne prevede, in presenza dei relativi presupposti, l'importazione senza il pagamento dei dazi all'importazione (in taluni casi è richiesto che venga prestata una cauzione a garanzia per lo svolgimento dell'operazione doganale, in attesa del verificarsi dell'evento che dà titolo al beneficio). In tale ipotesi è concessa anche l'esenzione dall'Iva, ai sensi dell'articolo 2, Dm Mef 489/1997. La funzione delle franchigie doganali risiede nel fatto che l'applicazione di misure daziarie non si giustifica in alcune circostanze definite, specie in assenza di condizioni che richiedono l'applicazione di misure di protezione dell'economia. Si pensi all'importazione di beni personali (cicli, autoveicoli, roulotte da campeggio, animali da appartamento, effetti personali, beni importati in occasione di matrimonio), ma anche beni di valore trascurabile (150 euro per spedizione). Alcune delle ipotesi di importazioni in franchigia riguardano utenti privati, che non svolgono abitualmente operazioni doganali e ai quali è richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti per godere del beneficio. Per rispondere a tali esigenze e per consentire una standardizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti è stata realizzata la modulistica specifica da utilizzare nelle diverse fattispecie e sono state predisposte nuove Faq relative ai casi di maggiore interesse.

Previdenza/Artigiani e commercianti

Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22

Contributi previdenziali Artigiani e Commercianti 2022: chiarimenti

L'Inps ha emanato la consueta circolare per fornire indicazioni circa la contribuzione per il 2022 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali. Nel 2022 le aliquote contributive sono le seguenti: a) 24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti (l'incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell'aliquota contributiva aggiuntiva per i commercianti è disposta dalla legge 178/2020 al fine di finanziare l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale; b) 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni. Restano fermi la riduzione al 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le Gestioni dell'Istituto e il contributo (pari a 0,62 euro mensili) per le prestazioni di maternità. I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2022 sono, rispettivamente, 16.243 euro e 80.465 euro (105.014 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).