Imposte

Gruppo Iva con «trasparenza» nei rapporti con l’esterno

di Roberta De Pirro


Dal 2018 il gruppo Iva trova spazio anche nell’ambito della normativa nazionale. Infatti, la legge di bilancio 2017 (legge 232/16) - introducendo gli articoli da 70-bis a 70-duodecies nel titolo V-bis del Dpr 633/72 - dispone che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce e delle linee guida diffuse dalla Commissione con la comunicazione Com (2009) 325 del 2 luglio 2009, il gruppo Iva nei rapporti con i terzi opera come un soggetto passivo unico, tant’è che gli viene assegnato un unico numero di partita Iva.

Da qui ne deriva che, in termini operativi, che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo appartenente al gruppo ad un destinatario esterno allo stesso sono considerate eseguite dal gruppo e non dal singolo soggetto. Analogamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti terzi ad uno o più membri del gruppo si considerano effettuate a quest’ultimo. Medesime regole valgono anche nel caso di importazioni e acquisti intracomunitari effettuati dai membri del gruppo. Di conseguenza, in vigenza dell’opzione, le fatture di acquisto e quelle di vendita ricevute e/o emesse da parte di un soggetto appartenente al gruppo da o nei confronti di soggetti terzi devono contenere il numero di partita Iva attribuito al gruppo in luogo di quello assegnato alla singola società. La stessa diventa quindi trasparente nei rapporti che il gruppo ha con l’esterno.

In tale contesto particolare rilevanza assumono le transazioni che intercorrono tra la casa madre estera e la sua stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato (e viceversa), le quali normalmente non assumono alcuna rilevanza ai fini Iva. Diversamente, nel caso in cui di casa madre italiana con branch all’estero o di branch sita nel territorio dello Stato di casa madre estera che fanno parte del gruppo Iva, tali transazioni assumono rilevanza ai fini del tributo, e ciò indipendentemente dal fatto che le entità site fuori dal territorio dello Stato abbiano a loro volta aderito ad un gruppo Iva.

A titolo esemplificativo, si pensi alle transazioni intercorse tra una società francese e la sua branch sita in Italia, che fa parte del gruppo Iva, le quali in funzione dell’unitarietà soggettiva che quest’ultimo assume, devono essere fatturate con il numero di partita Iva attribuitogli, assumendo rilevanza ai fini dell’imposta. E ciò a conferma sia di quanto concluso dai giudici unionali nella sentenza C-7/13 del 17 settembre 2014 (Skandia) che delle interpretazioni rese nelle linee guida del Comitato Iva diffuse il 16 dicembre 2016.
La stessa trasparenza che i soggetti che aderiscono al gruppo Iva hanno nei confronti dei rapporti con soggetti terzi si ha anche nei rapporti interni al gruppo. Infatti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i membri del gruppo Iva vengono considerate come operazioni effettuate nei confronti di sé stesso. Tali operazioni, quindi, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72 e pertanto non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’imposta.

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