Imposte

L’agenzia Entrate pubblica i chiarimenti su riallineamento e rivalutazioni

Nella circolare 6/E pubblicata nella serata del 1° marzo vengono trattati i profili sostanziali e gli aspetti procedurali attraverso lo schema domanda/risposta

Arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate su riallineamento e rivalutazione. È stata infatti firmata nella serata del 1° marzo la circolare 6/E. Il documento, di 79 pagine, si compone e tre parti ed è strutturato con domande e risposte elaborate alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
La prima e la terza parte contengono chiarimenti, su profili sostanziali e aspetti procedurali, in merito al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previste nel decreto agosto (articolo 110, Dl 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020).
La seconda parte – articolata sempre secondo lo schema domanda/risposta – contiene, invece, chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale previsti dal decreto liquidità (articolo 6-bis, Dl 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2020).

La circolare è il frutto della rielaborazione della bozza posta in consultazione pubblica alla luce sia dei numerosi contributi pervenuti da parte di studi professionali e di associazioni di categoria, sia delle modifiche legislative introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) a proposito, in particolare, dell’allungamento del periodo di ammortamento per i marchi e l’avviamento e dell’introduzione di una nuova imposta sostitutiva per il mantenimento degli originari vantaggi dell'articolo 110.

Il documento di prassi chiarisce, tra l’altro, che le modifiche introdotte si applicano nei confronti sia dei soggetti che adottano i principi Ias/Ifrs sia dei soggetti Oic-adopter e che è facoltà del contribuente revocare “anche parzialmente” l’opzione esercitata, nel senso che i benefici possono essere revocati in relazione a singoli beni immateriali o materiali a scelta del contribuente (e non sul valore rivalutato/riallineato di detti beni).

Novità interpretative riguardano: la ricostruzione delle riserve in sospensione d’imposta e l’eventuale imposizione, il piano di ammortamento fiscale degli importi riallineati in presenza di valori fiscali già riconosciuti, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve da riallineamento soggette al vincolo di sospensione d'imposta, il trattamento impositivo in caso di distribuzione delle riserve da riallineamento, unicità o pluralità dell'avviamento iscritto in bilancio ai fini del suo riallineamento e delle relative modalità applicative, il riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’Ifric 12.

Settore alberghiero e termale

In merito alla rivalutazione gratuita dei soggetti operanti nel settore alberghiero e termale, la circolare 6/E chiarisce che la disciplina è riconosciuta a prescindere dal tipo di attività, e in particolare dell’operatività nel settore alberghiero termale, del proprietario dell’immobile a destinazione alberghiera concesso in locazione a un soggetto operante direttamente nel predetto settore. L’Agenzia spiega, tra le altre cose, che i maggiori valori rivalutati possono essere ammortizzati già a decorrere del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020 (viene quindi superata la precedente impostazione che faceva decorre gli effetti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©