Controlli e liti

Avviso di accertamento integrativo valido con prova a carico del Fisco

Dovrà dimostrare di essere venuta a conoscenza di ricchezze imponibili sconosciute al momento dell’avviso ordinario. Al contribuente la dimostrazione che l’integrativo è sprovvisto di novità

di Ivan Cimmarusti

Valido l’avviso di accertamento «integrativo» se l’amministrazione finanziaria prova in un secondo momento di essere venuta a conoscenza di ricchezze imponibili sconosciute al momento dell’avviso ordinario. Secondo la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, però, spetta al contribuente la dimostrazione che l’avviso di accertamento integrativo sia sprovvisto del carattere della «novità».

A questa conclusione è giunto il collegio con la sentenza n. 3792/4/2022, che ricalca la posizione della Corte di cassazione con la sentenza n. 29723/2020.

Il procedimento nasce dall’impugnazione di una sentenza della Ctp di Cosenza (n. 3684/4/2021) che aveva respinto il ricorso di una società contro l’avviso di accertamento integrativo per Ires, Irap ed Iva del 2011.

Nel secondo grado, la parte ha sostenuto che la facoltà «di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di dati connotati da novità, i quali devono essere non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall’amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in un secondo momento, dati e documenti già a disposizione».

La Cgt ha precisato che, secondo la giurisprudenza, l’agenzia delle Entrate può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo, ma questo deve essere fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti all’epoca dell’avviso di accertamento.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto la posizione delle Entrate «infondata», mancando la prova che l’ufficio, al momento dell’emissione del primo avviso, fosse a conoscenza dei nuovi elementi.

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