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Bonus casa, Durc di congruità già operativo in attesa del richiamo al contratto collettivo

Il nuovo obbligo previsto dal decreto 13/2022 è coerente con quello relativo alla congruità del Durc e si attesa alla stessa soglia di spesa (70mila euro)

di Silvio Rivetti

Due discipline da leggere all’unisono. Da un lato c’è la nuova norma fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 13/2022 (trasfusa in conversione nel decreto Sostegni-ter, che mercoledì 23 marzo ha ottenuto la fiducia alla Camera) che condizionerà la spettanza del superbonus e di altre agevolazioni edilizie alla circostanza che i contratti di affidamento dei lavori e le fatture facciano riferimento ai contratti collettivi del settore dell’edilizia. Dall’altro lato c’è la procedura del Durc di congruità varata con il Dm 143/2021 del ministero del Lavoro per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nel settore.

Il Durc di congruità

Le due discipline, fiscale e giuslavoristica, si diceva, vanno lette all’unisono, applicandosi entrambe ai lavori privati dal valore superiore ai 70mila euro. E se la norma tributaria si applicherà solo agli interventi avviati dal 27 maggio, la procedura del Durc di congruità è già obbligatoria, riguardando sia i lavori pubblici sia quelli privati sopra soglia la cui “denunzia di inizio lavori” è stata presentata a partire dal 1° novembre 2021 alla Cassa edile territorialmente competente.

Quest’ultima, entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa affidataria o del committente, è chiamata a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata per realizzare le opere, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e dei lavoratori autonomi coinvolti, è adeguata in termini di costo del lavoro e dunque proporzionata agli incarichi affidati (con il distinguo che, per i lavori privati, la congruità va dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente per l’opera complessiva; mentre, per quelli pubblici, va richiesta in occasione dell’ultimo Sal, prima del saldo finale).

Acquisiti dagli interessati i dati riguardanti il valore complessivo delle opere e dei lavori edili, la Cassa edile confronta il costo del lavoro sostenuto dall’impresa con i parametri standard di riferimento, rappresentati dagli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori edili, elencati nella Tabella allegata all’accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020.

In tale Tabella si differenziano, ad esempio, i nuovi interventi edili da quelli di ristrutturazione, nei comparti rispettivamente civili e industriali; le opere stradali da quelle marittime o di bonifica, eccetera. E per ogni categoria di lavori si individua una percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, con valori variabili da un minimo di circa 5% (per la nuova edilizia industriale) sino a un massimo del 30% (per il restauro e la manutenzione dei beni tutelati); con varie posizioni intermedie, tra cui il significativo 20% per gli interventi di ristrutturazione dell’edilizia civile.

Il Durc di congruità è rilasciato solo se sono rispettate le percentuali di riferimento di cui sopra, o se vi è uno scostamento ridotto dalle stesse, sino al 5% (richiedendosi, in questo caso, una giustificazione da parte del direttore dei lavori).

Le conseguenze della mancata congruità

In caso contrario si presume la non congruità dell’impresa; la quale potrà comunque conseguire il Durc regolarizzando la sua posizione nei 15 giorni, versando alla Cassa la somma pari alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale di congruità stabilita.

Senza regolarizzazione nei termini, la verifica negativa di congruità (comunicata ai richiedenti con indicazione degli importi a debito e delle cause d’irregolarità), influenzerà le successive verifiche di regolarità contributiva per il rilascio del Durc online per l’impresa affidataria, con conseguente iscrizione della stessa nella «Banca nazionale imprese irregolari» (Bni).

Il legislatore ha dunque stabilito che il vantaggio tributario dei contribuenti non può giovarsi dell’inosservanza delle norme di tutela del lavoro edile; e infatti la carenza dell’attestato di congruità, per le Faq della Commissione nazionale casse edili, determina il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali.