Controlli e liti

Credito su imposte pagate all’estero, basta la Cu del datore di lavoro

Ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolte all’estero è sufficiente la produzione, da parte del contribuente, della certificazione unica (Cu) proveniente da datore di lavoro, da cui si possa evincere la percezione dei redditi per attività lavorativa effettuata all’estero. È la conclusione cui è pervenuta la Ctr Campania con la sentenza n. 1941/20/2022 (presidente e relatore Scognamiglio).

Un contribuente proponeva ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi su una richiesta di rimborso Irpef relativa al 2014, già inoltrata alle Entrate nell’ambito della dichiarazione dei redditi presentata per tale annualità. La richiesta di rimborso traeva origine dallo scomputo, dall’imposta netta dovuta per il 2014, di un credito per imposte assolte all’estero.

In particolare, il contribuente lamentava la doppia imposizione (italiana ed estera) subìta sui redditi prodotti con riferimento all’attività lavorativa svolta all’estero in qualità di dipendente distaccato di una primaria multinazionale italiana operante nel settore dell’energia. A sostegno della propria richiesta, il contribuente produceva in giudizio il modello Cud del datore di lavoro recante l’evidenziazione dei redditi percepiti per l’attività lavorativa svolta nel Paese estero.

L’agenzia delle Entrate si opponeva al riconoscimento del diritto al rimborso, sostenendo che la prova della tassazione subìta all’estero non può trovare fondamento su un documento (il Cud) proveniente dallo stesso contribuente, essendo necessaria a tali fini la presentazione di una attestazione ufficiale rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero.

I giudici di primo grado accolgono il ricorso e la pronuncia viene integralmente confermata in grado di appello. Ad esito dell’analisi delle argomentazioni addotte dalle parti e della documentazione prodotta dal contribuente, la Ctr conclude per la spettanza del diritto al rimborso, rilevando che la Cu, attestante la percezione dei redditi prodotti all’estero per l’attività lavorativa lì prestata, costituisce un documento pienamente affidabile.

Su queste basi, la Ctr conclude nel senso che tale documento deve ritenersi sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte pagate in uno Stato estero, anche in considerazione del fatto che nessuna norma di legge impone al contribuente l’obbligo di presentare un’attestazione ufficiale rilasciata direttamente dall’autorità fiscale del Paese estero che certifichi che l’imposta è stata acquisita dall’Erario in via definitiva.

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