Controlli e liti

Spese di ristrutturazione, documentazione da conservare fino all’ultima rata

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

La documentazione inerente le spese di ristrutturazione edilizia, detraibili in rate di dieci anni, va conservata sino al termine entro cui l’amministrazione può effettuare il controllo formale, anche se la spesa è stata sostenuta molti anni prima. Questo perché occorre fare riferimento all’anno in cui le spese sono state indicate in dichiarazione, ovvero all’anno in cui il contribuente ha usufruito di tale detrazione, e non rileva la circostanza che le spese siano state sostenute diversi anni prima. A stabilirlo è la Ctp Lecco con la sentenza 126/1/2018 ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
È legittima l’iscrizione a ruolo e la derivata cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600 del 1973, se il contribuente non dimostra di aver sostenuto le spese di ristrutturazione indicate in dichiarazione. È errata la tesi del contribuente secondo cui l’Amministrazione è decaduta dalla possibilità di chiedere la documentazione afferente spese di ristrutturazione ritenendo non più accertabile l’annualità in cui sono state sostenute le spese. Per contro, l’operato dell’Amministrazione è corretto, perché è stata richiesta la documentazione afferente la detrazione di spesa indicata nella dichiarazione del contribuente entro i termini all’articolo 36-ter del Dpr 600 del 1973. In pratica non rileva l’anno di sostenimento della spesa, bensì l’anno in cui il contribuente ha usufruito della detrazione esposta nella dichiarazione.

La vicenda
Nel caso in esame, un contribuente sostiene spese di ristrutturazione edilizia negli anni 2005 e 2006 e usufruisce della relativa detrazione ripartita in dieci anni. In seguito, l’Amministrazione effettua nel giugno 2016 un controllo formale sul modello Unico 2014, relativo all’esercizio 2013, del contribuente, ove è stata indicata la rata di detrazione relativa alle spese di ristrutturazione edilizia, sostenute negli anni 2005-2006. Il contribuente non produce documentazione e l’Amministrazione forma l’iscrizione a ruolo che gli notifica tramite cartella nel settembre 2017. L’uomo si oppone in Ctp sotenendo che l’iscrizione a ruolo è illegittima siccome l’erario è decaduto dal potere di chiedere documentazione relativa ad una spesa sostenuta circa dieci anni prima.

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