Diritto

Divieti di licenziamento e discriminazione estesi

di Stefano Rossi

Il Dlgs 105/2022 interviene anche sui divieti di licenziamento e di discriminazione del lavoratore o della lavoratrice che fruiscono dei congedi parentali e di permessi particolari.

Stop al licenziamento del padre

Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o di quello alternativo, sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inosservanza del divieto è punita con la sanzione da 1.032 a 2.582 euro, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta in base all’articolo 16 della legge 689/1981.

Il divieto di discriminazione

Il Dlgs 105/2022 ha introdotto il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che chiedono benefici (o ne fruiscono) in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. Si tratta, tra gli altri, delle due ore giornaliere retribuite fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con disabilità grave, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale; dei tre giorni di permesso mensile retribuito, anche non continuativi, per assistere una persona con disabilità grave; del prolungamento del congedo parentale fino a tre anni entro il dodicesimo anno di vita del bambino affetto da disabilità grave. La tutela riguarda anche i permessi o i riposi per i figli con handicap grave previsti dall’articolo 42 del Dlgs 151/2000. Il lavoratore che si ritenga discriminato in questi casi potrà agire in giudizio per il riconoscimento della discriminazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione in base all’articolo 410 del Codice di procedura civile. E il datore di lavoro non potrà ottenere la certificazione della parità di genere in caso di violazione del divieto rilevata nei due anni antecedenti la richiesta.

La prelazione nel lavoro agile

Il Dlgs 105/2022 ha modificato anche i criteri di prelazione per la concessione del lavoro agile: dal 13 agosto 2022, infatti, la priorità è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite nel caso di figli disabili gravi; ai lavoratori con disabilità grave o che siano caregiver. In queste ipotesi, oltre al divieto di discriminazione previsto dalla legge 104/1992, la disposizione prevede che, per prevenire condotte discriminatorie, sia vietato sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.

Trasformazione del contratto

Lo stesso divieto di sanzionamento o licenziamento è previsto anche per i lavoratori o le lavoratrici che chiedono la trasformazione del contratto da full time a part time, in particolare in caso di patologie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori, nonché in caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa grave. Anche in questo caso opera l’interdizione al rilascio della certificazione della parità di genere nei casi di rifiuto, opposizione o ostacolo alla fruizione del diritto alla trasformazione del contratto.

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