Controlli e liti

Definibili tutte le liti con le Entrate anche se l’atto è della riscossione

Chiarimenti con la circolare n. 2/E dell’agenzia delle Entrate sulle misure previste nella legge di Bilancio 2023

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nella definizione delle liti rientrano tutte le controversie in cui è parte l’Agenzia anche se riguarda un atto della riscossione. Non possono beneficiare invece delle sanzioni ridotte le adesioni perfezionate prima del 1° gennaio 2023. Sono alcuni dei dubbi risolti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E/2023 sulla «tregua fiscale», anche se restano ancora diverse questioni interpretative da risolvere sollevate anche a Telefisco 2023.

Irregolarità formali

La circolare fornisce una elencazione, non esaustiva delle violazioni sanabili che per la verità, nella buona parte delle ipotesi, erano agevolmente individuabili non essendovi alcun dubbio sulla loro natura “formale” e non sostanziale. Tra le varie violazioni sanabili si segnala: l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, purché l’errore non abbia inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Viene confermata, come per il passato, l’esclusione delle comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, (tra le quali, ad esempio, quelle destinata all’Enea).

Ravvedimento speciale

Sono regolarizzabili esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Deve trattarsi di violazioni diverse da quelle suscettibili di sanatoria attraverso gli altri istituti (definizione agevolata delle somme a seguito di controllo automatizzato e regolarizzazione delle irregolarità formali).

Adesione atti di accertamento

Limitandosi a ripetere il contenuto della norma la circolare sembra escludere tra gli atti definibili gli inviti degli uffici emessi ai sensi dell’articolo, rientrandovi solo quelli di cui all’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.

Poiché sono ricompresi gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023 vi è da sperare che in questi casi gli uffici emettano gli accertamenti per consentire la fruizione delle sanzioni ridotte. Rientrano negli atti definibili con acquiescenza agevolata, anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, attivata a seguito di inviti emessi dall’ufficio.

Definizione liti

Secondo la circolare, poiché la norma non prevede specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto di controversie definibili, vi rientrano tutte le liti instaurate sia avverso atti di natura impositiva, sia inerenti atti meramente riscossivi. È necessario che l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio o, comunque, sia intervenuta nel processo. Son pertanto escluse dalla definizione, le liti, a prescindere dal loro oggetto, nelle quali l’Agenzia, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio, né intervenuta volontariamente.

Analogamente a quanto previsto nella circolare di qualche anno fa per la precedente definizione, le controversie riassunte dopo il giudizio di cassazione (o per le quali sono ancora pendenti i termini di riassunzione) devono essere trattate al pari delle liti pendenti in primo grado.

È escluso invece dal beneficio del 5% (ma dovrà corrispondere il 15%) il contribuente che sia risultato totalmente vittorioso in entrambi i gradi di merito ma non ha ricevuto all’1 gennaio scorso la notifica del ricorso per cassazione

Rottamazione quater

Viene confermato che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina la preclusione della possibilità di rateizzare il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione. Non è chiaro invece se le cartelle contenenti solo sanzioni tributarie (e magari oggetto di un contenzioso pendente) possano essere definite a 0 o invece sia necessario avvalersi della chiusura dele liti pendenti.

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