Adempimenti

Petrolio dalla Russia, con l’origine doganale si blocca l’import

Un avviso delle Dogane chiarisce i confini dell’embargo Ue. Consentito il transito di greggio solo estratto da Paesi diversi

Sesto pacchetto di sanzioni adottate dall’Ue nei confronti della Russia e della Bielorussia, con estensione, per la prima volta, di misure restrittive sulle commercializzazioni ed importazioni di petrolio. L’Ue è addivenuta a una sintesi delle diverse posizioni politiche, formalizzate in particolare nel regolamento Ue 879/22. In realtà, le misure adottate o riconfermate o estese rispetto alle precedenti sono ancor più numerose (regolamento da 876 a 880/22), ma è l’«embargo sul petrolio» a presentarsi come vero elemento di novità. Queste misure sono state descritte da un avviso dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, rimandando alla disciplina Ue per la regolazione di dettaglio.

Per l’«embargo sul petrolio», il regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/879, che modifica il regolamento Ue 833/2014, a decorrere dal 4 giugno 2022, ha stabilito il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi all’allegato XXV del regolamento 833/2014, identificati dai seguenti codici di classificazione doganale (individuati per sottovoce o voce NC): «1. 2709 00» per oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi; «2. 2710» per oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

Per questi beni, che abbracciano un ampio arco di prodotti greggi e raffinati, è dunque fatto divieto di commercializzazione e, per quanto attiene alla questione doganale, di importazione, ove i beni siano provenienti e originari della Russia. Il concetto di origine, qui, vale a inibire l’import di questi beni anche ove provenienti da altri e differenti paesi, così da scongiurare ogni illecita ipotesi triangolare.

Anche in questo caso, sono previste deroghe ed eccezioni, primariamente riconducibili a tutelare contratti e affidamenti già in corso, dunque sottoscritti prima della data di pubblicazione del regolamento. A queste ipotesi si aggiungono, ad esempio, le possibilità di importare petroli di origine terza che sono stati solo caricati in Russia, ovvero l’importazione di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a diversa decisione del Consiglio o, ancora, l’introduzione in regime speciale autorizzativo da parte di Bulgaria e Croazia, per ragioni connesse ai contratti e alle modalità speciali di fornitura.

Per tutte queste operazioni, sono introdotti i nuovi codici Dau da inserire nelle bolle doganali assunzione di responsabilità, di base penali, degli operatori unionali.

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