Come fare perAdempimenti

Precompilata 2021, via a modifiche e trasmissione fai da te

di Monica Greco

  • Quando Dal 19 maggio 2021

  • Cosa scade Invio presentazione della dichiarazione precompilata

  • Per chi Contribuenti e soggetti autorizzati

  • Come adempiere Presentazione telematica della precompilata, accettata, modificata o integrata, alle Entrate

1In sintesi

I provvedimenti emergenziali hanno cambiato il calendario delle scadenze per i contribuenti italiani.

Fra i termini che hanno subito proroghe anche i modelli dichiarativi, come la precompilata resa quest’anno disponibile dal 10 maggio 2021, in luogo del 30 aprile, e differita anche in termini di presentazione telematica a far data dal 19 maggio 2021.

Solo per l’anno 2020, difatti, la scadenza per rendere disponibile telematicamente la precompilata è stata oggetto di proroghe: inizialmente al 5 maggio per effetto del Dl 9/2020 e, successivamente, grazie al decreto “Sostegni” (articolo 5, comma 22, Dl 41/2021) tale termine è stato prorogato al 10 maggio 2021.

Entro tale termine l’Agenzia quest’anno ha reso disponibile telematicamente al contribuente la dichiarazione precompilata e disposto che il relativo invio possa essere effettuato a partire dal 19 maggio.

Il contribuente, dunque, dopo aver effettuato l’accesso nella sezione dedicata potrà inviare telematicamente la dichiarazione, accettata o modificata o integrata, direttamente all’agenzia delle Entrate a partire dal 19 maggio, termine stabilito dal provvedimento 113064 del 7 maggio 2021 dell’Agenzia.

La novità interessa tutti i contribuenti che compilano il modello 730, vale a dire coloro che hanno percepito, per l’anno d’imposta 2020, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del ministro delle Finanze 164/1999.

2L’accesso alla dichiarazione e le scadenze

I citati contribuenti possono consultare la dichiarazione dal 10 maggio 2021, accedendo alla sezione dedicata e procedere a consultare, accettare, modificare o integrare i dati precompilati trovati nel modello.

Ricordiamo che oltre al modello 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

L’accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire:
in modo diretto da parte del contribuente che accede direttamente ai documenti resi disponibili all’interno dell’area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Pin: credenziali dispositive Fisconline;
- CNS,Carta nazionale dei servizi o identità Spid (articolo 64, Codice dell’Amministrazione Digitale);
- Cie, Carta d’identità elettronica (articolo 66, comma 1, Codice dell’Amministrazione Digitale);
- credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’AdE.
ovvero
da parte del sostituto d’imposta, del Caf e del professionista abilitato, dietro delega specifica per tale accesso.

Attenzione. Il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha disposto che le Entrate non rilasciano più nuove credenziali Fisconline dalla data del 1° marzo 2021. Le credenziali già in uso restano valide fino al 30 settembre 2021

Con il provvedimento in commento è previsto che l’erede possa accedere alla
dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio.
Una volta effettuato l’accesso, sarà opportuno effettuare un controllo dei documenti e dei dati presenti nel modello dichiarativo.

Per prima cosa, ricontrollare i dati del frontespizio è sempre opportuno – sia per aggiornare i dati anagrafici, i familiari a carico, inoltre, questa operazione preliminare può risultare propedeutica alla fase di conguaglio, visto che per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta, di norma tenuto a effettuare il conguaglio, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’amministrazione finanziaria.

Pertanto, è fondamentale comunicare la “scelta” ovvero l’eventuale “assenza” del sostituto.

Il contribuente dovrà provvedere e non dimenticare di compilare la sezione dedicata alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Confermati questi dati sarà certamente opportuno effettuare anche un ulteriore controllo per confermare e/o integrare tutti gli altri dati, vale a dire in particolar modo quelli afferenti:
i documenti di spesa, tenendo a mente che ai fini degli oneri detraibili sussistono importanti novità per le spese sostenute nel 2020;
l’ammontare dei dati relativi ai redditi e alle ritenute subite – precompilati con i dati provenienti principalmente dalle CU/2021; fra i dati reddituali riteniamo opportuno anche verificare e integrare la precompilata con le informazioni afferenti i fabbricati e l’ammontare degli interessi passivi pagati sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale;
confermare le informazioni relative ai versamenti effettuati.

Il contribuente può anche accettare online il 730 precompilato senza apportare alcuna modifica, in tal caso non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

A partire dal 19 maggio inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle entrate, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia in commento.

Entro 5 giorni dalla suddetta presentazione l’Agenzia fornisce una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
la data di presentazione della dichiarazione;
il riepilogo dei principali dati contabili.

Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver effettuato degli errori potrà dal 25 maggio al 22 giugno 2021 sempre annullare o rettificare il modello inviato.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver indicato nel 730 tutti gli elementi potrà presentare il “730-integrativo”, in tale casistica ricordiamo che le modalità di integrazione della dichiarazione originaria e le tempistiche sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole ovvero occorra presentare un modello integrativo o correttivo nei termini.

3Le novità della precompilata 2021

Il 2020 è un anno particolare in cui si sono susseguiti numeri provvedimenti emergenziali e sono tante anche le novità, in termini di bonus e di agevolazioni, che hanno interessato il contribuente.

Alcune di queste si riflettono sin d’ora nel modello precompilato, tra cui il modello 730/2021.

Fra le tante, di particolare importanza segnaliamo quelle che riguardano gli oneri detraibili.

Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 che, hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del 19%, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile.

Gli unici oneri detraibili che fanno eccezione a tale obbligo sono:
le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, il contribuente ai fini del riconoscimento della detraibilità dell’onere sostenuto dovrà dimostrare quest’anno la tracciabilità del pagamento effettuato, mediante:
una prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat;
un estratto conto;
una copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza di uno dei documenti citati, il pagamento con sistema tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Fra le altre novità una particolare attenzione per la compilazione del modello redditi riguarderà l’esposizione delle informazioni legate al Superbonus 110% del decreto Rilancio, nella situazione in cui il contribuente non abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito spettante – in tale secondo caso, come noto, la cessione è oggetto di comunicazione specifica.

Sempre in tema di bonus, la compilazione della precompilata dovrà riportare se spettante le indicazioni necessarie per dare evidenza delle detrazioni spettanti per spese sostenute per le facciate degli edifici pari al 90% e i bonus concessi per le vacanze in Italia – pari al di cui il 20% dovrà essere indicato fra le detrazione, nel rigo “E83” del 730/2021 - e per l’acquisto di bici, monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica – bonus fino a 750 euro previsto per tali spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo, inoltre, che da quest’anno è prevista la riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta e, nello specifico, l’ammontare di alcune detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riducono all’aumentare del reddito fino a essere azzerate al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.

Tra le altre novità citiamo anche quelle del quadro che accoglie i redditi dei dipendenti vista la riduzione del cuneo fiscale. In particolare, è previsto un trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati riconosciuto dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro; un’ulteriore detrazione per i possessori di un reddito complessivo da 28 mila a 50 mila euro - detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire, invece, del bonus Irpef.

Con riferimento alle erogazioni liberali le novità riguardano quelle introdotte dall’articolo 97-bis del Dl 104/2020 pari al 2 per mille Irpef, liberalità effettuate a favore di un’associazione culturale iscritta nell’elenco della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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