Controlli e liti

Ultima dichiarazione con l’obbligo di smarcarsi dalla perdita sistemica

A certe condizioni, non ci saranno più penalizzazioni dal periodo 2022 «solare»

Società in perdita sistemica, ultimo atto. La dichiarazione in scadenza il prossimo 30 novembre, relativa al periodo d’imposta 2021, sarà di fatto l’ultima in cui i contribuenti saranno chiamati a mettere in fila le perdite fiscali maturate nello scorso quinquennio, per verificare l’applicazione di una disciplina che da sempre mal si concilia con attività che – per varie ragioni – faticano sì a raggiungere risultati fiscali positivi, ma senza un contesto elusivo alla base.

Il decreto Semplificazioni 73/22 (convertito in legge 122/22) ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In pratica le penalizzazioni previste dalla legge non si applicheranno per il periodo 2022 “solare”, ancorché i periodi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale, o qualora le società risultino in perdita in quattro degli stessi periodi e nell’altro presentino un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

La disciplina trova invece applicazione, per i soggetti “solari”, nell’anno d’imposta 2021 (modello Redditi 2022): per essi si deve verificare se sono state conseguite perdite fiscali per i cinque periodi d’imposta precedenti, dal 2016 al 2020, ovvero ci sia stata perdita fiscale per quattro periodi e nell’altro un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Pertanto se, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione (in tal caso da verificarsi sul periodo di osservazione), una società si trova in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2021, si applicano le penalizzazioni previste: divieto di utilizzare in compensazione (orizzontale) o chiedere il rimborso del credito Iva del periodo d’imposta (Iva 2022); obbligo di dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, compilando la specifica sezione del quadro RS del modello Redditi SC (righi da RS116 a RS125) e la Sezione III del quadro IS del modello Irap (righi da IS16 a IS20); applicazione di una maggiorazione Ires del 10,5% se si tratta di società di capitali, con compilazione del rigo RQ62 del modello Redditi SC.

In alternativa, anche per il periodo d’imposta 2021, resta la possibilità di disapplicare la disciplina delle società in perdita sistemica presentando un’istanza di interpello.

Altrimenti la società può, sulla base di un’autovalutazione, disapplicare la procedura indicandone la circostanza nella dichiarazione dei redditi. In questo caso nella sezione del quadro RS del modello Redditi 2022 dedicata alla verifica dell’operatività, al rigo RS116, nella casella «Imposta sul reddito – società in perdita sistematica» va indicato il codice “2”, che equivale alla casistica di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in relazione all’Ires. La stessa operazione va poi ripetuta per le caselle «Iva» e «Irap».

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