Adempimenti

Avvisi bonari, salvo chi ha pagato rate scadute nei termini delle successive

Secondo le Entrate ci può essere via libera alla sanatoria per le rate scadute nel 2022 ma pagate nel 2023

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Per l’agenzia delle Entrate, i contribuenti che si avvalgono della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, per i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, nel determinare l’ammontare pagato entro la fine dello scorso anno, con la sanzione del 10%, devono includere anche la frazione scaduta il 31 dicembre 2022, ma pagata dopo, entro la scadenza della successiva, come, ad esempio, in caso di rata scaduta il 31 ottobre 2022, ma pagata entro il 31 gennaio 2023. Sul residuo è dovuta la mini sanzione del 3%.

È questo il senso della risposta fornita dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 26 gennaio, che, perciò, consente l’accesso alla definizione agevolata anche nel caso di rata scaduta nel 2022, ma pagata nel 2023, entro il termine di scadenza della rata successiva. A norma dell’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023), è possibile definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972.

Con i controlli automatizzati, il Fisco verifica se le imposte indicate in dichiarazione sono state correttamente liquidate e i versamenti sono stati fatti tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione, versando la somma chiesta, con le sanzioni ridotte a un terzo, di norma, le sanzioni del 30% si riducono al 10%, oppure può chiedere il riesame degli esiti, segnalando gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo. Con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, l’agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%.

Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi. La riduzione di 7 punti percentuali, dal 10 al 3%, riguarda gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti.

Per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata, di cui ai commi da 153 a 159, dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito un foglio di calcolo per la determinazione delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.

Per le Entrate, anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, è possibile beneficiare dell’estensione del pagamento fino a 20 rate trimestrali.

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, sul quale ricalcolare le sanzioni del 3%, occorre preliminarmente imputare, in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, i versamenti fatti entro il 31 dicembre 2022, considerando anche, come si è detto, l’importo della rata scaduta nel 2022, ma pagata nel 2023, entro il termine di scadenza della rata successiva. Per differenza, tra l’importo chiesto con la comunicazione di irregolarità e gli importi versati, si ottiene l’importo residuo, sul quale devono essere rideterminate le sanzioni del 3 per cento.

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