Imposte

Contratti di servizi energia, Iva al 5% per il gas metano

Tra i beneficiari le aziende pubbliche e i condomìni articolati e complessi

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

La riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali introdotta con il decreto Energia 2021, si applica anche alle cessioni operate nel quadro dei contratti di servizi energia.

Nelle modifiche al testo iniziale della manovra 2023, compare ora una norma che finalmente, e in maniera stabile, risolve un tema particolarmente controverso, che nell'ultimo biennio ha molto occupato gli operatori del settore, relativo alla possibile esclusione dal beneficio di forme di somministrazione di calore molto comuni e che, però, non si qualificano propriamente come una cessione del bene gas.

Eppure, queste forme, nel tempo denominatesi per legge quali contratti di servizi energia, hanno visto inizialmente negata ogni forma di accesso al beneficio in parola, salvo essere state ammesse per l’ultimo trimestre del 2022 in un veicolo normativo speciale Dl Aiuti bis n. 115/22.

Condizioni
di particolare favore

Si tratta di contratti che in molti casi si presentano di particolare favore per gli utenti finali i quali, in senso proprio, non acquistano il prodotto energetico ma, più propriamente, almeno sul piano civilistico, una serie di servizi quali quello del riscaldamento, di posa in opera delle infrastrutture, di controllo periodico, di lettura, di manutenzione ed altro.

A questa fattispecie, geograficamente radicata in maniera particolare in diverse aree del Paese, fanno capo le forniture garantite anche ad aziende pubbliche, convenzionate o situazioni condominiali particolarmente articolate e complesse.

La norma di favore qui in commento, tuttavia, non era replicata per il primo trimestre del 2023, mostrando apparentemente un passo indietro da parte del legislatore; invece, negli emendamenti approvati, compare di nuovo l'inserimento del beneficio che appare corretto anche sulla base di considerazioni di pari concorrenza tra tutti gli attori della filiera.

Pertanto, in modifica della Legge di Bilancio e, dunque, nel testo ora approvato, è disposto che l’aliquota Iva al 5% si applica «anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023».

Le esclusioni: in esenzione
di accisa e i rivenditori

La norma, già analizzata con la circolare 17/E/2021, si applica anche alle ipotesi di cessioni di gas in esenzione di accisa, ma non anche per gli impieghi d’uso autotrazione o produzione di energia elettrica.

Allo stesso modo, è esclusa dal beneficio la cessione di gas effettuata nei confronti dei soggetti passivi rivenditori, ossia gli operatori che applicano il regime del reverse charge ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/72.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©