Contabilità

Scissioni, le posizioni soggettive seguono gli asset immateriali

Risposta delle Entrate sui valori di avviamento e altre attività immateriali

di Alessandro Germani

Nell’ambito di una scissione è da considerarsi specifica e attribuibile alla beneficiaria la posizione soggettiva relativa alla deduzione extracontabile relativa ai maggiori valori della partecipazione di controllo attribuiti nel consolidato ad avviamento e ad altre attività immateriali. È questa la risposta n. 589 delle Entrate del 15 dicembre.

Alfa ha acquisito il 70% di Gamma e contestualmente la sua controllante Beta a seguito di un conferimento ha acquisito il restante 30%. Così Beta nel consolidato Ias a seguito di Ppa (purchase price allocation) ha iscritto intangibles a titolo di avviamento, software e lista clienti riconducibili a Gamma, mentre Alfa ha affrancato i maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo (in Gamma) ex articolo 15 comma 10-ter del Dl 185/08, deducendoli in via extracontabile ai fini Ires e Irap in 5 quote annuali dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di pagamento della sostitutiva. Successivamente Alfa ha incorporato Gamma, che costituisce ora un ramo aziendale. Il relativo disavanzo di fusione è stato imputato da Alfa agli stessi asset immateriali già iscritti da Beta nel consolidato. Ora a seguito di scissione tali asset confluiranno nella beneficiaria Lambda. L’istante domanda se si tratti di posizioni generiche, da attribuire proporzionalmente ad Alfa e Lambda, ovvero specifiche e come tali tutte attribuibili a Lambda. Ma ritiene che si debba trattare di posizioni specifiche legate piuttosto ad Alfa anche se la partecipazione in Gamma sia venuta meno, perché il legame starebbe nella presenza degli intangibles nel consolidato di Beta, anche in base alla risposta n. 635/20.

Per l’Agenzia la connessione specifica sancita dall’articolo 173, comma 4, del Tuir richiede un vincolo con gli asset diretto ed attuale. La norma dell’affrancamento prevede un meccanismo di recapture legato alla partecipazione iscritta nel bilancio singolo di Alfa (venuta meno post fusione) e agli asset immateriali iscritti sia nel bilancio singolo (di Alfa) sia nel consolidato (di Beta) e che a seguito della scissione andranno a confluire in Lamba. La scissione, quale operazione neutrale, non rileva ai fini della recapture (circolare 57/E/08) ma comporta che eventuali dismissioni dei beni immateriali potranno avvenire ad opera di Lambda che riceve quel compendio aziendale con la scissione. Pertanto venuta meno la connessione con la partecipazione che è stata annullata a seguito della fusione, la responsabilità per eventuali dismissioni degli intangible affrancati grava su Lambda. Corollario di ciò è il fatto che la posizione in questione è specifica in relazione a Lambda, quale beneficiaria della scissione e titolare dei beni immateriali affrancati.

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