Professione

Crisi d’impresa e iscrizioni 2023: validi i corsi per esperti accreditati e svolti nel 2022

Pronto ordini del Consiglio nazionale: il commercialista che matura l’anzianità di iscrizione all’albo nel 2023 può far valere le ore di formazione svolte l’anno precedente

di Federico Gavioli

Il Codice della crisi di impresa, in relazione ai corsi per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata, non prevede attualmente un preciso periodo di riferimento per stabilirne la validità. Di conseguenza, se l’iscrizione nell’elenco è effettuata nel 2023, valgono anche i corsi accreditati e svolti nel 2022. È il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il Pronto Ordini n. 198, del 10 febbraio 2023, pubblicato il 15 febbraio.

Il quesito

Un Ordine territoriale della Toscana poneva un quesito nel quale faceva presente che una propria iscritta nel corso del 2022 aveva frequentato il corso di 55 ore, per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata regolarmente accreditato dall’Ordine medesimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Cndcec. Tuttavia, la commercialista, non potendo annoverare i cinque anni di iscrizione all’Albo, non ha potuto presentare domanda per essere inclusa nell’elenco: a far data dal 19 febbraio 2023, conseguirà il requisito previsto dalla normativa con riguardo all’anzianità di iscrizione all’Albo professionale (almeno cinque anni). Il dubbio che si pone l’Ordine territoriale è se la professionista potrà, o meno, utilizzare la formazione già conseguita, ovvero dovrà ripetere il corso di 55 ore, nel 2023 (cioè dopo i requisiti dei cinque anni e la successiva iscrizione all'albo).

Cosa prevede il Codice

Il Codice della crisi d’impresa prevede che presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono, inoltre, essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Attenzione, però, perché l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del ministero della Giustizia (decreto 28 settembre 2021); le successive linee guida prevedono la formazione con indicazione del numero di ore (55), del contenuto di dettaglio dei temi trattati, della tipologia del docente, sulla base dell'argomento trattato.

La risposta del Cndcec

Il Consiglio nazionale dei commercialisti – anche in considerazione del fatto che l’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa non prevede disposizioni circa la validità temporale dei corsi di 55 ore frequentati sia dai professionisti iscritti all’Albo, sia da coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e controllo in società interessate da operazioni di ristrutturazioni concluse con esiti positivi – osserva che il corso di 55 ore già svolto dalla professionista durante l’anno 2022 e accreditato dall’Ordine attenendosi alle indicazioni fornite dal Cndcec è da considerarsi valido ai fini dell’inclusione nell’elenco, quando la professionista presenterà all’Ordine la relativa domanda.

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