Controlli e liti

Inerenti all’attività le cure per l’immagine della cantante lirica

La Ctr Lombardia: dalla professionista assolto in modo corretto l’onere della prova

di Massimo Romeo

Sono inerenti all’attività e quindi deducibili i costi sostenuti dal cantante lirico per la cura della sua persona. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 949 del 10 marzo 2022.

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate a carico di una contribuente, cantante lirica professionista, a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata per l’anno di imposta 2013, in relazione alla quale era stata disconosciuta la deducibilità di costi sostenuti, secondo l’Ufficio, per esigenze strettamente personali e non professionali, trattandosi di costi per abbigliamento e accessori nonché per prodotti destinati alla cura della persona.

La Ctr Lombardia ricorda come sia ormai pacifico, in punto di diritto, che l’articolo 109 del Tuir preveda che per potere dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia funzionale alla attività lavorativa/professionale svolta. Ed è altrettanto pacifico che l’onere della prova della esistenza e inerenza di componenti negativi di reddito grava sul contribuente (per tutte Cassazione, sentenza 15035/2017).

Nel caso di specie risultava dirimente, secondo gli interpreti, il fatto che la contribuente avesse soddisfatto l’onere della prova su di essa incombente per come normativamente richiesto ai fini della deducibilità dei costi con riferimento alle spese per la cura della persona nella misura del 100% e con riferimento alle spese per abbigliamento e accessori nella misura del 50%.

I documenti prodotti attestavano come ella avesse sostenuto una serie di costi per abbigliamento e accessori nonché prodotti dietetici e parafarmaci destinati alla cura e al trattamento della persona. «Sebbene, chiosa il Collegio, effettivamente, si tratti di prodotti e beni di natura personale, non può ignorarsi che l’attività lavorativa e professionale della contribuente… è esercitata e svolta essenzialmente e necessariamente attraverso la propria persona intesa in senso fisico (immagine personale ed efficienza e attività delle corde vocali e della sua voce)». Pertanto, conclude la Ctr, i prodotti destinati alla cura della sua persona risultavano essere intrinsecamente e ontologicamente funzionali al corretto, efficiente e regolare esercizio della sua professione; parimenti, quantunque entro certi limiti, anche l’acquisto di accessori e capi di abbigliamento era direttamente funzionale (ergo inerente) allo svolgimento della sua professione che richiede sicuramente determinati standard di immagine, la presentazione in scena con abbigliamento adatto, la partecipazione ad eventi promozionali che esigono la garanzia di una immagine connotata da specifiche caratteristiche.

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