Adempimenti

Modello 770, ritenute in eccesso non più in STrtura

di Marco Piazza

Nel modello 770/2017 , debutta il quadro DI (dichiarazione integrativa), in cui devono essere indicati i maggiori crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016 con riferimento ai periodi d’imposta per i quali sia ancora in corso il termine d’accertamento.
Grazie alla modifica dell’articolo 2, comma 8 bis del Dlgs 322 del 1998 introdotta con il Dl 193 del 2016, da quest’anno è infatti possibile utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso. I crediti non chiesti a rimborso risultanti dalla colonna 5 del quadro DI dovranno poi essere riportati, distintamente in base alla natura, nel rigo SX4, col. 5 e nei righi da SX35 a SX45.
Nel quadro ST scompaiono le colonne in passato utilizzate per lo scomputo delle ritenute ed imposte sostitutive operate in eccesso e restituite al contribuente, in quanto lo scomputo deve essere effettuato nel modello F24, senza limiti di importo ( risoluzione n. 13/E del 2015 ). L’importo va indicato nella rigo SX1, colonna 3.

Sempre nel quadro ST, l’esposizione delle ritenute sui redditi di capitale deve essere effettuata in un’apposita nuova Sezione III.
Per quanto riguarda i quadri nei quali devono essere indicati i singoli redditi la principale novità è che anche nel quadro SF, SL e SM è stato inserito un rigo nel quale indicare i dati dell’intermediario non residente. Il rigo viene utilizzato quando il sostituto d’imposta italiano opera come rappresentante fiscale dell’intermediario non residente ai fini dell’applicazione:
- dell’imposta sostitutiva sui titoli de “grandi emittenti” e sui titoli esteri di cui al Dlgs 239 (quadro SQ);
- della ritenuta sui proventi dei fondi comuni italiani (comprese le SICAF) diversi dagli immobiliari, accentrati in Monte titoli, corrisposti a non residenti (quadro SF), e di quelli italiani ed esteri corrisposti a residenti (quadro SL in caso di applicazione della ritenuta d’acconto o quadro SM in caso di applicazione della ritenuta d’imposta), quando l’intermediario non residente aderisca a Monte Titoli (art. 26 quinquies , comma 2 del Dpr 600/73 );
- degli utili su azioni e strumenti finanziari similari italiani accentrati in Monte Titoli, quando l’intermediario non residente aderisca direttamente o indirettamente a Monte Titoli (articolo 27-ter, ottavo comma del Dpr 600 del 1973);
- della ritenuta sui proventi dei fondi comuni immobiliari italiani (comprese le SICAF) e delle SIIQ accentrati in Monte titoli, corrisposti a non residenti (quadro SF), e di quelli italiani ed esteri corrisposti a residenti (quadro SL in caso di applicazione della ritenuta d’acconto o quadro SM in caso di applicazione della ritenuta d’imposta), quando l’intermediario non residente aderisca a Monte Titoli (articolo 7, comma 2-ter del Dl 351 del 2001 e articolo 1, comma 134 della legge 296 del 2006).
- e ai fini della comunicazione per conto di intermediari non residenti dei dati da indicare nel quadro SO in base all’articolo 6, comma 2 del Dlgs n. 461 del 1997.
In tutti questi casi il rappresentante deve comunicare i dati dell’intermediario non residente separatamente da quelli concernenti la propria attività.
Nel quadro SQ, relativo al conto unico di cui al Dlgs 239 del 1996, viene introdotta una nuova nota (colonna 6), riferita al caso di operazioni straordinarie. Occorre indicare il codice K, se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento e esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività o il codice L, se nel rigo sono riportati i dati relativo a imposte sostitutive indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto. La specifica serve nel caso in cui l’operazione straordinaria sia intervenuta prima del versamento dell’imposta sostitutiva del mese precedente.

Sarebbe utile che venisse confermato che in caso di operazioni straordinarie l’imposta a credito o debito dell’intero mese in cui è avvenuta l’operazione (e non solo la parte relativa alle operazioni compiute dalla data di effetto dell’operazione al termine del mese) deve essere comunicata nel quadro SQ dell’ “avente causa”, come, ad esempio, avviene ai fini Iva.
Il quadro RS non comprende più i dati riferiti all’imposta sulle riserve matematiche, perché ora devono essere indicati nel rigo SX41.

Nel quadro SY viene introdotto un nuova sezione II in cui il soggetto erogatore di somme a favore del creditore pignoratizio deve indicare i dati del creditore pignoratizio e del debitore principale quando il creditore pignoratizio è una persona giuridica; nel caso in cui non sia una persona giuridica l’informazione è contenuta nella certificazione unica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©