Come fare perFinanza

Nuova Marcora, aggiornati i modelli per le domande di finanziamento delle Pmi cooperative

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dal 23 aprile 2021 fino a esaurimento fondi

  • Cosa scade Finanziamento agevolato per nascita, consolidamento, sviluppo di società cooperative

  • Per chi Società cooperative di produzione e lavoro e sociali

  • Come adempiere Procedura valutativa con procedimento a sportello

1In sintesi

Con il decreto del 24 gennaio scorso il Mise ha aggiornato gli allegati/schemi di domanda per l’accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Le modifiche sono intervenute sul Dm Mise del 4 gennaio 2021 che ha ridisegnato la disciplina del regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di cui alla legge 49/1985 (c.d. Nuova Marcora).

Lo strumento intende sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.

Nel dettaglio, possono beneficiare dell’incentivo le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ossia quelle nella quali le società finanziarie partecipate dal ministero dello Sviluppo economico hanno assunto delle partecipazioni, e che presentino le seguenti caratteristiche:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) non qualificabili come “imprese in difficoltà”;
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

Fuori dal novero dei beneficiari sono invece le società che:
a) abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

2Le modifiche alle domande

Il decreto direttoriale Mise del 24 gennaio 2022 ha modificato 3 allegati al decreto del 31 marzo 2021.

Si tratta, in particolare:
1. schema di domanda di finanziamento agevolato di (allegato n. 2 - Modulo per la domanda delle agevolazioni finanziarie a valere sul decreto del 4 gennaio 2021);
2. schema di domanda di erogazione per Stato di avanzamento lavori (Sal) (allegato n. 5 - Modulo per la domanda di erogazione per stato di avanzamento);
3. schema di domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione (allegato n. 6 - Modulo per la domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione).

3I benefici ottenibili

La normativa in esame consente la concessione di finanziamenti, a fronte di investimenti, con le seguenti caratteristiche:
durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
da rimborsare secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
se concessi a fronte di nuovi investimenti, coprono l'intero importo del programma di investimento;
concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2 milioni.

4Le giovani coop

Le società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda dovranno invece corrispondere interessi al tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato maggiorato di 400 punti base.

5Il meccanismo di concessione

Le agevolazioni sono attribuite con procedura valutativa con procedimento a sportello; le domande vanno presentate direttamente alle società finanziarie partecipate ministeriali.

Le società finanziarie che ricevono le richieste di finanziamento le istruiscono e deliberano la concessione del prestito entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

In tale periodo, tuttavia, le stesse dovranno portare a termine positivamente le verifiche previste dal Codice antimafia e dal regolamento Registro nazionale aiuti.

Necessario l’accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa e la verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

Successivamente a tale ultima verifica, si passerà alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse.

6La cumulabilità ed i controlli

È consentito il cumulo degli incentivi in parola con altre agevolazioni, compreso quelle concesse a titolo de minimis, nel rispetto delle condizioni e delle intensità stabilite dalle rispettive norme e regolamentazioni.

Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni dovranno trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate, alcune delle quali saranno sottoposte a successivi controlli sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento.

7La revoca dei benefici

È disposta la revoca dei benefici accordati nei seguenti casi:
● accertamento dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
● la società cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
● fallimento della società cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
● mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
● mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato;
● per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti da realizzarsi ai sensi del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, la mancata definizione del programma di investimento entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il maggior termine concesso;
● utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato è stato concesso ed erogato alla società cooperativa.

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