Imposte

Art bonus anche per le erogazioni alla Fondazione istituita dallo Stato

La risposta a interpello 270/2023 delle Entrate: pesa la totale componente pubblica dell’organigramma

Art bonus, sì al credito d’imposta per le liberalità erogate alla fondazione istituita e controllata dallo Stato. Per l’accesso all’agevolazione non osta la veste privata se, nella sostanza, ricorre la natura pubblicistica in ragione delle modalità di costituzione e della totale componente pubblica nell’organigramma interno. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 270/2023, ove si torna a fare il punto sui criteri soggettivi e oggettivi di ammissione al beneficio fiscale (articolo 1 del Dl 83/2014). Vale a dire quel credito d’imposta istituito a vantaggio dei beni culturali e dello spettacolo gestiti dalle amministrazioni pubbliche che conta all’attivo oltre 32mila donazioni agevolate effettuate da parte di cittadini, imprese e fondazioni bancarie e assicurative.

A livello oggettivo, le erogazioni liberali che fruiscono dell’agevolazione debbono riguardare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici ovvero il sostegno a luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Un vincolo di destinazione, questo, la cui formulazione continua tuttavia a porre diversi dubbi applicativi, specie con riguardo a quelle fattispecie in cui non è assicurata una matrice sempre ed esclusivamente pubblicistica in capo ai beneficiari. È il caso, ad esempio, della fattispecie attenzionata all’Agenzia in cui l’ente istante è una Fondazione di diritto privato iscritta nel Registro delle persone giuridiche. Una circostanza che in ogni caso, a dire dell’Agenzia, non preclude l’accesso all’art bonus considerando che la costituzione della Fondazione è avvenuta per iniziativa da parte dello Stato per la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica (museo e beni d’arte ivi contenuti). Con la conseguenza, dunque, che la Fondazione può legittimamente procedere ad attivare raccolte fondi sul portale «Art bonus» per sostenere i progetti necessari per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti. Diversamente, si assisterebbe ad uno sviamento della ratio della norma agevolativa nonché ad una disparità di trattamento rispetto ad altri enti privati e pubblici.

Va infatti considerato che la Fondazione – in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica che la caratterizza – non potrebbe accedere al Terzo settore e tantomeno fruire del social bonus, che assegna un credito d’imposta sulle liberalità erogate, tra gli altri, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni pubblici inutilizzati effettuati dagli enti del Terzo settore.

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