Imposte

Va tassato l’incentivo all’esodo da versare al fondo pensione

Per la risposta a interpello 323 il regime di neutralità fiscale vale solo se si trasferisce il Tfr

di Marco Strafile

Nella risposta a interpello 323/2022 le Entrate sono state chiamate a pronunciarsi sul regime fiscale di un incentivo all’esodo che, in base all’accordo sottoscritto, può essere conferito integralmente o parzialmente al fondo pensione. In particolare, la società istante rappresenta di aver sottoscritto un verbale d’accordo finalizzato a gestire il personale dirigenziale «in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifesteranno interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia».

In base a tale convenzione è prevista la possibilità (su scelta del dipendente) che l’incentivo venga versato dal datore, in tutto o in parte, al fondo di previdenza di appartenenza. Il quesito verte sulla possibilità che tale trasferimento avvenga al lordo, ritenendo possibile rinviare la tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica integrativa.

Sul punto l’Agenzia ricorda anzitutto come sotto un profilo fiscale gli incentivi all’esodo rientrino nel novero delle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir, da assoggettare a tassazione separata con la stessa aliquota del Tfr; come chiarito con la circolare 29/E/2001, infatti, si tratta «di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro», in cui «rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al Tfr, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro».

Con specifico riferimento ai riflessi fiscali connessi alla facoltà attribuita al dirigente di conferire l’incentivo all’esodo al fondo pensione, l’Agenzia richiama le previsioni del Dlgs 252/2005, secondo cui il finanziamento della previdenza integrativa dei dipendenti può essere attuato tramite il Tfr e i contributi versati dal datore o dai lavoratori; proprio in relazione al Tfr l’articolo 19, comma 4, del Tuir prevede che non costituisce anticipazione dello stesso l’importo destinato al fondo pensione e quindi il relativo trasferimento non assume rilevanza ai fini Irpef. Tale regime di neutralità fiscale, fa notare l’Agenzia, è stabilito solo per il Tfr e non per altre somme, il che porta a concludere che l’incentivo all’esodo dovrà essere prima tassato in base all’articolo 19, comma 2, del Tuir e poi versato al fondo, al netto delle ritenute.

Condivisibile l’orientamento dell’Agenzia, che sembra confermare un principio generale secondo cui la conversione o la sostituzione di emolumenti originariamente pattuiti sotto uno specifico titolo, in erogazioni di diversa natura, non può avvenire in regime di neutralità fiscale, se ciò non è consentito da una specifica norma.

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