Contabilità

Bancarotta, pene accessorie alla Consulta

di Giovanni Negri

Non convincono la Cassazione le sanzioni per la bancarotta. Tanto da rinviare la questione alla Corte costituzionale. Il dubbio sollevato ieri con la sentenza n. 52613 della Quinta sezione riguarda la durata delle misure accessorie, i 10 anni cioè previsti di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare gli uffici direttivi presso ogni impresa. La pronuncia è stata emessa su ricorso presentato, tra gli altri da Cesare Geronzi e Matteo Arpe, in un filone del crac Parmalat riguardante la compravendita delle acque siciliane Ciappazzi. In appello a Geronzi erano stati inflitti 4 anni e mezzo e ad Arpe 3 e mezzo. Nel capo d'imputazione, fatti di bancarotta.

La Cassazione adesso, investita della decisione sulla non manifesta infondatezza della previsione di un termine ampio e indifferenziato di inabilitazione come sanzione accessoria alla condanna per bancarotta, sottolinea come una violazione dei principi costituzionali è possibile sotto più punti di vista. Mette in evidenza, tra l'altro, rifacendosi a un precedente del 1980 (sentenza n. 50), come è riscontrabile una infrazione ai principi di eguaglianza, colpevolezza e proporzionalità, quando non è possibile adeguare la pena accessoria alle personali responsabilità. La risposta punitiva deve cioè essere aderente al tasso di colpevolezza accertato.

Inoltre quello che per la Cassazione è un “inflessibile rigore della sanzione interdittiva” si traduce anche “in una ingiustificata, indiscriminata incidenza sulla possibilità dell'interessato di esercitare il uso diritto al lavoro non soltanto come fonte di sostentamento, anche come strumento di sviluppo della sua personalità”. A venire compresso in maniera drastica e non proporzionale è il diritto di iniziativa economica che si esercita anche attraverso lattività d'impresa.

Ma sul concetto di proporzionalità si incentra anche la contestazione per infrazione alla Convenzione dei diritti dell'uomo. In particolare all'articolo otto, e alla lettura data dai giudici di Strasburgo. Nella nozione cioè di vita privata rientrano anche le attività professionali e commerciali. Le limitazioni per effetto dell'applicazione della pena accessoria allora devono essere considerate come ingerenze nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e devono essere, oltre che stabilite dalla legge proporzionate e finalizzate a uno scopo legittimo.

Per la Cassazione, invece, sia l'automatismo conseguente alla condanna, sia la rigidità di durata della misura accessoria, senza la possibilità di graduare la misura sulla base della gravità delle condotte, sembrano stridere con i principi richiamati.

La Cassazione fa poi un passo in più, delineando una possibile soluzione, consistente nella cancellazione della misura fissa dei dieci anni, facendo rivivere la regola base del Codice penale che, all'articolo trentasette, parifica la durata della pena accessoria a quella della pena base.

Cassazione, sentenza 52613/2017

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