Controlli e liti

Pex, metodo Lifo non decisivo per il calcolo di plus o minusvalenze

La Cgt Emilia Romagna: utilizzo prescritto solo per verificare il decorso del termine temporale minimo per l’applicazione del regime di esenzione

di Giacomo Albano

Ai fini del regime della participation exemption (Pex), l’applicazione del metodo Lifo è utile solo per individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione per la verifica del requisito dell’holding period, ma tale metodo non rileva ai fini del calcolo del valore di carico delle partecipazioni cedute e quindi della determinazione della plusvalenza o minusvalenza. A confermarlo è la sentenza 1040/1/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia

La contestazione

La controversia trae origine da una verifica condotta dalle Entrate a seguito della quale veniva operata una rettifica dell’imponibile dichiarato da una società per effetto del recupero a tassazione di una minusvalenza realizzata su cessione di una partecipazione.

La società aveva infatti registrato una minusvalenza, ritenuta deducibile in quanto realizzata a fronte della cessione di una partecipazione priva di uno dei requisiti richiesti per l’applicazione del regime Pex, in particolare il requisito dell’holding period. L’Ufficio, pur riconoscendo che nel caso di specie la minusvalenza non rientrava nel regime Pex (e quindi risultava deducibile), contestava la metodologia di calcolo della minusvalenza stessa, basata sull’applicazione del metodo Lifo, rideterminando il costo fiscale delle partecipazioni oggetto di cessione in funzione del costo medio ponderato.

La metodologia applicabile

Va ricordato in proposito che l’articolo 87, comma 1 lettera a), del Tuir prevede che l’esenzione delle plusvalenze su cessioni di partecipazioni (che comporta specularmente l’indeducibilità delle relative minusvalenze) possa essere applicata qualora ricorra – tra l’altro - il continuativo possesso della partecipazione da parte del soggetto cedente, a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese precedente rispetto a quello in cui la cessione è effettuata. Nel caso in cui il soggetto alienante abbia acquisito la partecipazione oggetto di cessione in diverse tranche, ed il periodo di possesso minimo risulta verificato soltanto per alcune di esse, la norma stessa specifica che si considerano «cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente» (criterio Lifo: last in first out).

Peraltro, la metodologia del Lifo è prescritta al solo fine di verificare il decorso del termine temporale minimo per l’applicazione del regime di esenzione, mentre non deve essere utilizzata obbligatoriamente ai fini del calcolo della plusvalenza o della minusvalenza. In presenza di due o più tranche di partecipazioni è quindi rimessa alla scelta del contribuente, sulla base del criterio ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli, individuare quali partecipazioni corrisponderanno a quelle cedute.

Tale interpretazione è confermata dal punto 2.3.1 della circolare 36/E/2004 che infatti stabilisce espressamente che i contribuenti «restano liberi di determinare il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli».

Pertanto, la metodologia adottata in bilancio (costi specifici, costo medio ponderato, Lifo e Fifo), in presenza di una stratificazione dei costi di acquisto delle partecipazioni, cui corrispondono differenti valori fiscalmente riconosciuti, avrà impatto sulla determinazione della plus/minusvalenza emergente.

Dalla lettura della sentenza, peraltro, non emerge con chiarezza se il costo medio ponderato fosse effettivamente il criterio utilizzato dalla società per la valutazione delle partecipazioni, in quanto la Corte si limita ad affermare che «la società non ha fornito prova di avere adottato in bilancio un metodo piuttosto che un altro nella valutazione delle partecipazioni, limitandosi ad affermare di aver scelto il metodo Lifo ai soli fini della determinazione della minusvalenza».

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