Imposte

Modifiche Iva in Gazzetta: cessioni a catena con controllo del contratto di trasporto

In vigore da oggi, mercoledì 1° dicembre, il decreto legislativo sulle quick fixes

di Benedetto Santacroce

Il pacchetto Iva denominato quick fixes ha trovato anche in Italia un assetto definitivo con l’approvazione il 28 ottobre scorso dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri ed è in vigore da oggi 1° dicembre dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 192/2021. Con questa approvazione che arriva a quasi due anni dalla data prevista dall’Unione europea (il recepimento doveva avvenire entro il 1° gennaio 2020) l’Italia, da una parte, evita gli effetti di un’infrazione già annunciata dalle istituzioni di Bruxelles e dall’altra mette finalmente a disposizione degli operatori delle agevolazioni che hanno lo scopo di migliorare la gestione delle operazioni intraunionali.

In effetti, il provvedimento, voluto fortemente dalla Commissione europea, cerca di preparare il terreno all’avvento del nuovo regime delle operazioni intraunionali che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2022.

In particolare, nel provvedimento ora approvato si interviene sulle disposizioni nazionali per:

semplificare e uniformare a livello Ue il trattamento fiscale dei contratti di call-off stock negli scambi transfrontalieri;

armonizzare il trattamento Iva delle cessioni a catena (comprese le triangolari);

rendere sostanziale la qualificazione del numero di identificazione del cessionario, in particolare, per consentire una più corretta gestione della non imponibilità delle cessioni intra-Ue.

In ragione di questi scopi il decreto legislativo adegua le regole del Dl 331/93 creando nuove opportunità e certezze agli operatori. L’adeguamento, però, comporta anche una revisione delle attuali procedure in essere allo scopo di rispettare i vincoli unionali.

Un primo tema da affrontare è quello di prevedere nuove tempistiche per il controllo del Vies quando si effettuano delle cessioni intra-Ue. Infatti, la trasformazione del codice identificativo del cessionario in elemento sostanziale impone una verifica puntuale dello stesso per ogni transazione per evitare che la cessione venga considerata imponibile nello Stato di partenza.

Inoltre, in materia di call-off stock (contratto di sicuro interesse per gli operatori) se, da una parte si potrà godere di un differimento di tassazione per 12 mesi, dall’altra è necessario predisporre un sistema di controllo che gestisca gli stock e che monitori attentamente tale termine per evitare di vedersi recuperare l’imposta nello Stato di partenza.

Infine, per le vendite a catena lo scopo è di rendere certo in tutta Europa il trattamento delle specifiche operazioni, ma per gestirle correttamente bisognerà sempre tenere in debita considerazione chi effettua il trasporto e per conto di chi lo stesso viene realizzato. Questo per comprendere a pieno quale sia l’operazione intracomunitaria da non assoggettare a imposta.

Articolo aggiornato il 30 novembre 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©