Controlli e liti

Nuovo stop ai finanziamenti «MyWay»

di Alessandro Galimberti

Nuovo stop delle corti di merito ai contratti strutturati di finanziamento MyWay. È la Corte d’appello di Napoli (sentenza 725/17, depositata il 16 febbraio) ad applicare quello che è ormai l’orientamento dominante (Cassazione 22950/15) in materia di contratti di investimento considerati la risultante di una serie di operazioni economiche «tra loro collegate in senso genetico e funzionale».

Il caso deciso dalla Corte del capoluogo campano riguardava dieci piani finanziari sottoscritti nel 2000 da un cliente di Banca 121, con i quali l’istituto erogò mezzo milione di euro trentennali a tasso fisso (6,15%) utilizzati per finanziare l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank e di azioni «Spazio finanza concentrato», da immettere a loro volta su depositi di custodia dedicati. Nell’ambito della stessa operazione di ingegneria finanziaria, gli stessi titoli venivano costituiti in pegno in favore della banca a garanzia del rimborso del finanziamento e, infine, veniva aperto un conto corrente per le partite dare-avere con delega irrevocabile alla banca per prelevare le rate mensili di restituzione (353 rate di circa 3.100 euro l’una).

Otto anni dopo la stipula il cliente aveva impugnato i contratti davanti al tribunale di Napoli, invocando la nullità della causa civilistica dell’accordo atipico, e pertanto chiedendo la restituzione di tutte le rate versate. Per la banca - nel frattempo era subentrata Mps - il contratto era invece stato concluso ed eseguito con osservanza degli obblighi di buona fede e di correttezza, versione avallata dal primo giudice.

In appello il cliente aveva nuovamente eccepito la violazione dell’articolo 1322 del Codice civile in materia di contratti atipici («Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico»), motivo che oggi coglie nel segno dopo la sentenza di due anni fa della Cassazione (22959/15).

In particolare, secondo l’Appello, si è di fronte a un’operazione contrattuale unitaria che deve essere inquadrata tra i «servizi di investimento (dlgs 58/98) la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario». In questo contesto di contratto atipico deve essere valutata la previsione dell’articolo 1322, che porta a un giudizio negativo circa la meritevolezza di tutela giuridica. «Considerata la descritta struttura negoziale - scrive il relatore nella motivazione - la banca ha assunto una posizione “blindata” ed il contratto ha previsto un’alea soltanto in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività, colloca i prodotti».

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