Controlli e liti

Tremonti Ambiente, imprese collegate solo se l’attività è omogenea

La Ctr Lombardia: no alla revoca del bonus per il superamento dei parametri dimensionali

di Alessandro Sacrestano

Non fa gruppo con la controllata, ai fini del rispetto dei parametri dimensionali di Pmi, la controllante che abbia come oggetto sociale quello dell’assunzione del capitale di rischio in altre imprese. Inoltre, affinché possa determinarsi una situazione di collegamento tra le due imprese, deve essere soddisfatta una condizione fondamentale, ovvero che le stesse siano ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002.

I due assunti sono contenuti nella sentenza 4804/19/2021 della Ctr Lombardia, che ha in tal senso sconfessato la tesi contraria dell’amministrazione finanziaria, sulla base della quale questa aveva revocato all’appellante il beneficio Tremonti Ambiente per la sola ragione di ritenere «grande impresa» la richiedente.

In particolare, la Ctr aveva respinto in prima battuta l’appello della società, ritenendo che questa non avesse opportunamente chiarito i parametri dimensionali della nuova società controllante. Assodato l’errore commesso, la commissione regionale in revocazione della prima sentenza è tornata anche sul merito della spettanza dell’agevolazione, concentrandosi esclusivamente sul parametro dimensionale della richiedente. A tal riguardo, i giudici di seconda istanza hanno innanzitutto riepilogato come le Pmi soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

1. numero di occupati inferiore a 250;

2. fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale attivo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tale verifica dimensionale, ricorda la sentenza, va esperita prima dell’avvio dell’investimento da agevolare. I dati da prendere in considerazione ai fini della verifica dimensionale sono:

• i soli dati dell’impresa richiedente allorché la stessa sia «autonoma»;

• i dati dell’impresa richiedente sommati proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale di quelli delle imprese «associate», e interamente a quelli delle imprese «collegate».

Ebbene, premesso che al momento di avvio dell’investimento la richiedente era certamente una Pmi, sulla base della sommatoria anche dei dati dell’impresa controllante, la commissione di seconda istanza si è interrogata sulla possibilità di addivenire ad una diversa conclusione per effetto della sopravvenuta cessione delle quote della beneficiaria a un terzo gruppo. È proprio in tale contesto che la Ctr ha escluso che la nuova controllante fosse «associata», atteso che questa ha come oggetto sociale quello dell’assunzione del capitale di rischio in altre imprese e, come tale, è esclusa dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce. Escluso, a giudizio della Ctr, anche il collegamento con la controllante, atteso che a tal fine deve essere soddisfatta una condizione fondamentale, ovvero che entrambe le imprese siano ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002.

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