Finanza

Finanziamenti assistiti dallo Stato pari all’80%

Nel Dl 73/2021 estensione anche per investimenti e liquidità, fuori dai limiti del Quadro temporaneo

di Roberto Lenzi

Finanziamenti fino a 15 anni con garanzia dello Stato dell'80% anche per investimenti e liquidità, fuori dai limiti del Quadro temporaneo.

Questa novità in tema di liquidità per le imprese emerge dal Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 maggio.

Durata da 6 a 15 anni

Il Dl 73/2021 sembra introdurre un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale Pmi che mira a concedere la possibilità di accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio lungo termine con durata da 6 a 15 anni.

Attività di R&D per il 60%

Lo scopo dell'operazione deve essere finalizzato per il 60% ad attività di R&D e per investimenti.

L’operazione intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle Pmi e delle mid-cap.

Ammesse le mid-cap

Lo strumento dovrebbe riguardare anche le mid cap, ossia le imprese che occupano fino a 499 dipendenti, sostenendo un’adeguata “presa di rischio”, grazie a un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e a un'apprezzabile semplificazione procedurale.

Le imprese saranno ammesse alla garanzia senza valutazione da parte del gestore.

L’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo Pmi già attivati per l’emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del decreto legge 23/20), scaduto il 31 dicembre 2020, focalizzandolo però, in una logica di phasing out, su nuovi finanziamenti di medio lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” delle imprese ritenute agevolabili dalla banca.

La scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre a un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a mantenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 della Commissione europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

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