Finanza

Nuova Sabatini, dal 1° gennaio finanziato anche il fotovoltaico se si è produttori di elettricità

La riforma fa aumentare il contributo che spetta a chi fa investimenti green. Quando il beneficiario rimborsa i prestiti passati, il plafond disponibile torna al valore iniziale

di Roberto Lenzi

La riforma della legge Sabatini partirà ufficialmente dal 1° gennaio 2023. Ok agli impianti fotovoltaici, ma le per la maggior parte delle imprese solo se parte di progetti più ampi. Inoltre, fa salire il contributo per gli investimenti green e rinnova il plafond una volta rimborsati i prestiti passati. È la circolare n. 410823 del 6 dicembre del ministero delle Imprese a specificare la nuova disciplina di contributi e finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, attivando la riforma introdotta dal Dm di Mise e Mef del 22 aprile.

Il plafond

Una delle principali novità riguarda le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa. Come auspicato sul Sole 24 Ore del 10 febbraio, il conteggio del plafond sarà effettuato con riferimento all'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata. Una volta terminato il finanziamento, il relativo importo occupato tornerà a disposizione dell'impresa per chiedere nuovi finanziamenti Sabatini.

L’acconto nel leasing

Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può versare un acconto al fornitore per bloccare il bene. L'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario. L'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione.

L’impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Fotovoltaico condizionato

Il programma di investimento costituito dal solo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile solo per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco 35.11 e per quelle che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile.

Per tutte le altre imprese, che svolgono attività diverse dalle predette, l'acquisto di un impianto di produzione energetica (per esempio, impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro-generatori), per essere ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve essere organico e funzionale nonché coerente con l'attività svolta e riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Investimenti green

Anche gli investimenti “green” potranno godere della stessa maggiorazione dell'incentivo fino ad oggi riservata ai soli beni 4.0. Questi investimenti riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante dovrà dichiarare in sede di richiesta di erogazione il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato. Oppure dovrà dichiarare che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

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