Imposte

Emergenza Covid e aiuti di Stato, online il modello per dichiarare i sostegni ricevuti

L’Agenzia ha diffuso la dichiarazione sostitutiva (e le istruzioni) con cui le imprese possono comunicare i contributi ai fini del Temporary framework. Invio entro il 30 giugno 2022<a uuid="" channel="" url="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Provvedimento+autodichiarazione+TF+26+4+22+def.pdf/ad063649-dbec-363a-63e8-5df09dc63713" target="_blank"/>

di Ivan Cimmarusti

Online il modello di dichiarazione sostitutiva, con le istruzioni, per comunicare gli aiuti di Stato ricevuti e legati all’emergenza Covid degli ultimi due anni. Le imprese beneficiarie devono inviare il modello alle Entrate, allo scopo di attestare che l’importo complessivo dei sostegni ottenuti sia all’interno dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Temporary framework).

Termini per l’invio: dal 28 aprile al 30 giugno 2022, tramite il servizio web delle Entrate.

La novità è nel provvedimento del 27 aprile 2022, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del Mef, attraverso cui è approvato lo schema di autodichiarazione, con le regole, i termini di presentazione e contenuto. Inoltre sono precisate anche le modalità e i termini per la restituzione volontaria degli aiuti ottenuti in eccesso.

Modalità e termini

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dal decreto Sostegni.

Come detto, l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto Sostegni) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da quel momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

L’obbligo e le eventuali restituzioni

L’autodichiarazione è sempre obbligatoria quando il beneficiario: ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

La restituzione delle somme ricevute in eccesso potrà avvenire attraverso il riversamento volontario nel modello F24. Per questo motivo sono in arrivo gli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

I Comuni

Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’agenzia delle Entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.


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