Controlli e liti

Stato di necessità, niente sanzioni se il Comune non paga

Secondo la Ctp di Lecce se la Srl fosse stata pagata avrebbe avuto liquidità sufficiente per versare le imposte

di Giovanni Parente

I giudici tributari di merito tornano sullo stato di necessità come esimente dalle sanzioni per l’omesso versamento delle imposte. Più in particolare il mancato pagamento da parte della Pa può giustificare la cancellazione delle sanzioni amministrative dalla cartella a carico della Srl che non aveva versato Ires e Iva all’Erario. A precisarlo è la Ctp di Lecce con la sentenza 762/1/2021 a seguito del ricorso della società che aveva evidenziato i mancati pagamenti da parte di due Comuni. In un primo caso, dopo aver vinto una gara d’appalto la Srl in questione aveva emesso due fatture (non contestate dall’ente territoriale) . Sulla base della prima delle due aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per quasi 93mila euro. E per questo aveva partecipato a un’altra gara di un altro Comune. In questo secondo caso, dopo esser risultata vincitrice ed aver provveduto alla consegna parziale per circa la metà del valore, l’ente territoriale ha sospeso i lavori e non ha effettuato i pagamenti parziali che, secondo la Ctp Lecce, «sarebbero di per sé stati ampiamente sufficienti al pagamento delle imposte dovute». Da qui il riconoscimento dello stato di necessità.

Si tratterà di vedere se la ricostruzione della Ctp supererà il vaglio degli eventuali gradi successivi. Intanto il capogruppo in commissione Bilancio alla Camera e responsabile Attività produttive della Lega, Massimo Bitonci, sottolinea che la «sentenza potrebbe rappresentare un precedente per contestare le cartelle esattoriali che saranno notificate dopo il 31 maggio». Bitonci chiede poi al Governo di valutare «una dilazione in dieci anni di tutto il carico fiscale pregresso».

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